Fatti

Il ricorrente, cittadino francese titolare di un permesso di soggiorno UE/AELE, è stato domiciliato a Ginevra dal 5 maggio 2015 al 15 febbraio 2016, poi a Nyon (Cantone Vaud). Dal 14 settembre 2015 detiene una limousine immatricolata nel Cantone Vaud, utilizzata per il trasporto professionale di persone.

Il 1° ottobre 2015 è stato controllato all'Aeroporto internazionale di Ginevra mentre caricava una cliente prenotata tramite l'applicazione Uber. Non disponeva di una carta di autista di limousine valida per Ginevra. Il 28 ottobre 2015 ha iscritto nel registro di commercio vodese un'impresa individuale, la cui sede si trova a Nyon dal 24 febbraio 2016.

Durante un controllo del 21 luglio 2016, effettuato con la brigata della sicurezza stradale, ha preso in carico una cliente nel centro di Ginevra per 15 fr. Ha dichiarato di lavorare come indipendente, senza carta professionale, e di effettuare la maggior parte delle sue corse sul territorio ginevrino. Il Servizio cantonale gli ha chiesto le autorizzazioni comunali invocando la LMI, senza ricevere risposta da parte sua. Un controllo del 12 novembre 2016 ha riguardato una corsa ginevrina verso la Francia per 20 a 30 fr., senza carta professionale. Una carta professionale di veicolo di trasporto con autista (VTC) gli è stata consegnata il 18 agosto 2017, su sua richiesta.

Con decisione del 5 luglio 2018, il Servizio di polizia del commercio e di lotta contro il lavoro nero (Servizio cantonale) gli ha inflitto una multa amministrativa di 930 fr. per violazione degli art. 5 cpv. 1 e 7 aLTaxis (esercizio dell'attività di autista di limousine senza carta professionale), in applicazione dell'art. 45 cpv. 1 aLTaxis.

Con sentenza del 13 febbraio 2019 (ATA/139/2019), la Camera amministrativa della Corte di giustizia di Ginevra ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo la multa a 700 fr. a causa della prescrizione dei fatti del 1° ottobre 2015, e l'ha respinto per il resto.

Il ricorrente propone un ricorso in materia di diritto pubblico e chiede principalmente l'annullamento della sentenza cantonale, in subordine il rinvio per nuova decisione, più in subordine la riduzione della multa. Il Servizio cantonale chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per tardività, in subordine di respingerlo. La Corte di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.

Questione principale: l'applicazione della LMI permetteva al ricorrente di esercitare senza una carta ginevrina, e le esigenze cantonali e la multa sono conformi al diritto federale (primato del diritto federale, libertà economica, proporzionalità)?

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e l'ammissibilità. Il ricorso in materia di diritto pubblico è aperto contro una decisione finale cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico. Il termine è rispettato, poiché la notifica è avvenuta il 18 febbraio 2019 e il ricorso è stato depositato il 20 marzo 2019. Il ricorrente ha la legittimazione a ricorrere. Le conclusioni cassatorie sono ammissibili, dato che si mira all'annullamento della multa.

Il ricorso non può criticare il diritto cantonale in quanto tale, salvo arbitrio o violazione di un diritto costituzionale soggetta a motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non invoca l'arbitrio. Le questioni di prescrizione e di diritto transitorio cantonale non sono quindi esaminate. I fatti vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo accertamento manifestamente inesatto.

Quanto alla LMI, il principio è che il fornitore esterno può esercitare in tutta la Svizzera secondo le prescrizioni del suo luogo di provenienza, ossia il cantone in cui ha la sede o lo stabilimento (art. 1 e 2 LMI). Il luogo di stabilimento corrisponde al centro delle attività. Una persona deve aver già esercitato effettivamente l'attività nel cantone che l'ha autorizzata; uno stabilimento creato unicamente per beneficiare delle regole del mercato interno costituisce un abuso di diritto. In concreto, l'attività si è concentrata a Ginevra, il ricorrente non ha dimostrato di esercitare l'essenziale della sua attività al di fuori di tale cantone, e la registrazione vodese e la presa di domicilio a Nyon non bastano a fare del Cantone Vaud il cantone di provenienza. La Corte cantonale ha potuto sostenibilmente ritenere un abuso di diritto. L'immatricolazione del veicolo non dice nulla sul luogo di stabilimento. La massima inquisitoria è relativizzata dal dovere di collaborare, tanto più che il ricorrente conosceva meglio i fatti. La LMI non si applica quindi.

Quanto alla primazia del diritto federale (art. 49 Cost.), la competenza di legiferare sui taxi e sulle autorizzazioni spetta ai cantoni, poiché il diritto federale non disciplina in modo esaustivo le limousine (art. 3…