Fatti

Il litigio riguarda l'assicurato [A.] , nato nel 1984, vittima il 9 luglio 2017 di un incidente stradale in autostrada, che ha causato un dolore alla spalla sinistra. La diagnosi iniziale posta in ospedale era una distorsione acromio-claveare di grado I, senza frattura. Assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni in qualità di disoccupato, l'assicurato era preso in carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (CNA).

Persistenza dei dolori: una risonanza magnetica del 19 ottobre 2017 ha evidenziato una importante artropatia acromio-claveare, di origine degenerativa in primo luogo. Il dottor [D.] , chirurgo ortopedico, ha diagnosticato un'instabilità di tipo Tossy II e un'artrosi post-traumatica. Il medico di circondario della CNA, il dottor [E.] , ha ammesso un aggravamento transitorio di uno stato anteriore degenerativo, senza impatto né lesione strutturale traumatica, e ha ritenuto che l'infortunio avesse cessato di produrre i suoi effetti tre mesi dopo il suo verificarsi.

Con decisione del 3 maggio 2018, confermata su opposizione il 27 agosto 2018, la CNA ha chiuso il caso al 9 aprile 2018 e ha posto fine alle prestazioni. Il medico consulente dell'assicuratore malattie dell'assicurato, il dottor [F.] , ha concluso per un nesso di causalità naturale con grado di verosimiglianza preponderante. Il dottor [D.] ha raccomandato una resezione dell'estremità distale della clavicola.

Con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale della Repubblica e Cantone di Neuchâtel ha accolto il ricorso dell'assicurato, annullato la decisione e rinviato la causa alla CNA per nuova decisione, ritenendo che il carattere esclusivamente degenerativo delle lesioni non fosse stabilito.

La CNA impugna la sentenza dinanzi al Tribunale federale, concludendo principalmente per il ripristino della decisione su opposizione, in via subordinata per la fine delle prestazioni per le sole conseguenze dell'artrosi, e in via più subordinata per l'annullamento della sentenza e il rinvio per ulteriore istruttoria. L'intimato conclude per la reiezione del ricorso.

Diritto

Sulla ricevibilità, il Tribunale federale rileva che una decisione di rinvio, in linea di principio, non pone fine alla procedura e non causa un pregiudizio irreparabile. Tuttavia, quando la sentenza di rinvio non lascia alcun margine di giudizio all'amministrazione, essa è assimilata a una decisione finale. Nel caso di specie, la sentenza cantonale obbliga la CNA a versare prestazioni oltre il 9 aprile 2018 senza margine di apprezzamento, sicché è assimilata a una decisione finale e il ricorso è ricevibile (art. 90, 93 LTF).

Nel merito, il Tribunale federale constata che la lussazione di tipo Tossy II figura tra le lesioni assimilate a un infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF), ma che la causa deve essere esaminata sotto l'angolo dell'art. 6 cpv. 1 LAINF, poiché la CNA ha ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi giuridici. Per aprire il diritto alle prestazioni occorre un nesso di causalità naturale, l'infortunio dovendo costituire una condizione sine qua non del danno alla salute, stabilito con grado di verosimiglianza preponderante. Quando lo stato anteriore è aggravato, il dovere di prestazione cessa solo quando il danno risulta esclusivamente da cause estranee all'infortunio, ossia allo statu quo ante o sine. L'onere della prova della scomparsa del nesso di causalità incombe all'assicuratore.

Quanto al valore probatorio dei pareri medici, quando il caso è definito senza perizia…