Fatti

Una società proprietaria di particelle sottoposte al regime della proprietà per piani (PPP) ha fatto costruire un complesso di diciassette chalet e un parcheggio sotterraneo. Ha concluso tre contratti di appalto generale con un'impresa, poi ha contestato la liquidazione finale, in particolare la voce « Sistemazioni esterne » (addendum n. 10).

Il 17 giugno 2011, su richiesta dell'appaltatore generale, il giudice del distretto di Sierre ha ordinato l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di un importo di 4'660'351 fr. 35, ripartita tra le quote di PPP. Il giudice ha poi fissato un termine fino al 1° novembre 2012 per richiedere l'iscrizione definitiva.

L'impresa ha proposto azione per l'iscrizione definitiva. Il suo attivo e passivo sono stati ripresi da un'altra società, che è subentrata nel processo. Diverse quote di PPP sono state vendute nel corso del processo, e i nuovi comproprietari hanno ripreso la procedura. Il giudice di distretto ha ammesso una chiamata in causa di un ex proprietario.

Con sentenza del 22 agosto 2017, il giudice di distretto ha respinto l'azione per l'iscrizione definitiva e ordinato la cancellazione delle annotazioni. Pronunciandosi sull'appello della società creditrice, la Corte civile II del Tribunale cantonale del Cantone Vallese, con sentenza del 27 febbraio 2020, ha respinto le obiezioni di difetto di legittimazione attiva, di inosservanza del termine di convalida dell'annotazione e di perenzione del termine di iscrizione (art. 839 cpv. 2 vCC). Ha rinviato la causa al giudice di distretto per esaminare se il termine valesse per l'insieme dei lavori sui due fondi distinti (unità funzionale dei contratti) e per accertare l'entità del credito garantito.

Tre ricorsi in materia civile sono stati depositati al Tribunale federale (5A_300/2020, 5A_305/2020, 5A_306/2020) dai proprietari di quote di PPP e da uno dei comproprietari. Sono stati riuniti. I ricorrenti chiedevano il rigetto dell'azione per l'iscrizione definitiva. L'effetto sospensivo è stato concesso con ordinanza presidenziale del 29 maggio 2020. Non è stata richiesta alcuna determinazione sul merito.

Diritto

Il Tribunale federale riunisce i tre ricorsi, diretti contro la medesima decisione, fondati sugli stessi fatti e che oppongono le stesse parti (art. 24 PC per analogia, art. 71 LTF). I ricorsi sono in linea di principio ammissibili in quanto ricorsi in materia civile contro una decisione di ultima istanza cantonale di natura pecuniaria che raggiunge il valore litigioso (art. 72, 74 cpv. 1 lett. b, 75, 76 LTF).

La decisione impugnata annulla la sentenza di prima istanza e rinvia la causa all'autorità inferiore. Essa non pone fine alla procedura e costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Non vertendo né sulla competenza né sulla ricusazione (art. 92 LTF), è impugnabile solo se sono adempiute le condizioni dell'art. 93 LTF. In caso contrario, può essere impugnata insieme alla decisione finale nella misura in cui influisce sul suo contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF).

Sotto l'angolo dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, la decisione finale immediata deve essere possibile ed evitare una procedura probatoria lunga e costosa; tali condizioni sono cumulative e devono essere valutate restrittivamente. Spetta al ricorrente dimostrare in dettaglio le questioni di fatto controverse e le prove da assumere, nonché il carattere lungo e costoso della procedura probatoria, la quale deve discostarsi notevolmente dai processi abituali (audizione di parti, documenti o alcuni testimoni non essendo sufficienti).

Nel caso di specie, la prima condizione è adempiuta, poiché l'accoglimento dei ricorsi comporterebbe il rigetto della domanda di iscrizione definitiva. La seconda invece non lo è. I ricorrenti della causa 5A_306/2020 si limitano ad affermarlo senza spiegazioni. Gli altri ricorrenti non dimostrano quali questioni di fatto rimarrebbero controverse riguardo…