Fatti

Parti e istanze: La madre (ricorrente) è rappresentata da un'avvocata. Il padre (opponente) è rappresentato da un avvocato. I due figli (nati nel 2012 e nel 2014) sono rappresentati da un rappresentante dei minori. I genitori sono divorziati; i figli sono sottoposti all'autorità parentale congiunta e alla custodia della madre.

Antefatto: Nel febbraio 2019 il padre ha presentato alla Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) una segnalazione di pericolo per comportamenti anomali dei figli, disturbi alimentari, scarsa igiene e strumentalizzazione dei figli nel conflitto tra i genitori. Il 12 aprile 2019 la madre ha chiesto la sospensione superprovvisionale del diritto di visita; la KESB ha sospeso tale diritto il 17 aprile 2019. Nel giugno 2019 la madre ha sporto denuncia penale contro il padre per lesioni personali e vie di fatto nei confronti del figlio, integrata nel luglio 2019 con l'accusa di atti sessuali avvenuti nel 2016.

Decisione della KESB del 29 luglio 2019: La KESB ha disposto in via provvisionale incontri accompagnati di due ore ogni quattordici giorni per due mesi, poi di quattro ore, successivamente di sei ore. Ha istituito una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC e ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Da allora non si sono svolti incontri tra padre e figli.

Procedura cantonale: La madre ha impugnato la decisione davanti al Consiglio distrettuale e ha chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo. La presidente del Consiglio distrettuale ha respinto la richiesta il 2 settembre 2019. Il ricorso proposto contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo con sentenza del 25 settembre 2019.

Procedura davanti al Tribunale federale: Con ricorso del 14 ottobre 2019 la madre ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il ripristino dell'effetto sospensivo, nonché l'effetto sospensivo del ricorso al Tribunale federale e il gratuito patrocinio. Il presidente della sezione giudicante ha respinto la domanda di effetto sospensivo il 6 novembre 2019. Sono stati acquisiti gli atti cantonali, ma non sono state richieste determinazioni.

Oggetto della lite: L'effetto sospensivo (misure provvisionali concernenti il diritto di visita) quale decisione incidentale.

Diritto

Ammissibilità: È impugnata una decisione incidentale dell'ultima istanza cantonale sul ripristino dell'effetto sospensivo. Essa può causare un pregiudizio di difficile reparazione (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). La causa non è di natura patrimoniale, poiché la via di ricorso per le decisioni incidentali segue quella della causa principale. La madre è legittimata (art. 76 cpv. 1 LTF) e ha rispettato il termine (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF). Il ricorso è in linea di principio ammissibile.

Richieste di prova: L'interrogatorio delle parti e l'assunzione di testimonianze sono disposti davanti al Tribunale federale solo in via eccezionale, ossia quando l'istanza precedente ha accertato i fatti violando diritti costituzionali. La ricorrente non lo ha dimostrato (DTF 136 II 101 consid. 3), per cui le richieste di prova sono respinte.

Cognizione limitata e principio di allegazione: La decisione sull'effetto sospensivo è una misura provvisionale (art. 98 LTF; DTF 137 III 475 consid. 2). Nella procedura contro la decisione incidentale può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali. La censura di violazione dell'art. 274 cpv. 2 CC è inammissibile, poiché non è arbitraria e riguarda la causa principale. Sono altresì inammissibili la censura di eccesso del potere di apprezzamento (art. 4 CC) e la censura implicita di violazione della massima d'ufficio e della massima inquisitoria. Per la censura di diritti costituzionali vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF): occorre esporre in modo preciso e motivato la censura, e il ricorso deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata.

Censura di violazione del diritto di essere sentiti: La madre lamenta che la decisione sia stata emanata senza un'ulteriore audizione delle parti, in particolare del rappresentante dei minori, la cui presa di posizione del 26 agosto 2019 non sarebbe stata considerata. Essa non spiega quale componente del diritto di essere sentiti ritenga violata (diritto alla prova, obbligo di motivazione, consultazione degli atti). La censura non è sufficientemente motivata. Le censure concernenti il diritto di essere sentiti e la libertà personale dei minori (art. 10 cpv. 2 Cost.) non colgono nel segno, poiché si dirigono contro la decisione nel merito. La presunta volontà dei minori non risulta dalla decisione impugnata; la madre avrebbe dovuto dimostrare che essa risultava dagli atti. Manca inoltre un confronto con i presupposti dell'art. 36 Cost. La censura secondo cui la revoca dell'effetto sospensivo pregiudicherebbe la decisione finale non concerne diritti costituzionali. La madre non si confronta inoltre con il considerando secondo cui occorre contrastare l'alienazione dei figli e gli incontri accompagnati tengono sufficientemente conto delle preoccupazioni della Procura.

Censure sull'accertamento dei fatti: Il Tribunale…