Fatti
Parti e istanze: La ricorrente è un'impresa di gessatori e pittori ([A. AG] ), rappresentata da un avvocato. La resistente è la proprietaria fondiaria ([B. AG] ), rappresentata da un avvocato. Le istanze precedenti erano il giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo e il Tribunale superiore del Cantone di Zugo (II Sezione civile). Oggetto è una procedura di misure cautelari concernente l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani edili.
Fatti: La resistente è unica proprietaria di un fondo a Zugo, la cui parte dell'edificio era locata a una conduttrice, nel frattempo fallita. La ricorrente ha eseguito lavori di gesseria e pittura sull'edificio.
Svolgimento della procedura:
- 12 febbraio 2019: La ricorrente ha chiesto al giudice unico l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani edili di Fr. 125'280.20, oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2019, in via superprovvisionale.
- 13 febbraio 2019: Il Tribunale cantonale ha accolto la domanda superprovvisionale e ha ordinato l'annotazione preventiva; contemporaneamente è stato fissato alla controparte un termine per la risposta.
- 8 aprile 2019: La resistente ha chiesto il rigetto della domanda e la cancellazione dell'annotazione preventiva.
- 23 aprile 2019: La ricorrente ha prodotto rapportini di lavoro e fotografie per dimostrare il rispetto del termine quadrimestrale di annotazione. La resistente ha contestato tali documenti come nuovi elementi inammissibili (6 maggio 2019); la ricorrente ha contestato tale posizione (20 maggio 2019).
- 14 giugno 2019: Il giudice unico ha respinto la domanda e ha ordinato la cancellazione dell'annotazione preventiva.
- 28 agosto 2019: Il Tribunale superiore ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'annotazione preventiva del pegno; in via subordinata, il rinvio al Tribunale cantonale. Il Tribunale federale ha richiesto gli atti cantonali, ma non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Questione controversa: Se la ricorrente abbia reso verosimile il rispetto del termine quadrimestrale di cui all'art. 839 cpv. 2 CC e se le istanze precedenti abbiano correttamente escluso i mezzi di prova (nuovi elementi) prodotti con le osservazioni, in particolare alla luce del diritto di essere sentiti e del diritto di replica.
Diritto
Presupposti di ammissibilità e cognizione: La decisione riguarda l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani edili (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC) ed è una decisione finale in una causa civile di natura patrimoniale. Il valore litigioso supera Fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Poiché tali decisioni valgono come misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali. Vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF); la critica puramente appellatoria è inammissibile.
Termine e situazione probatoria: Ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC, l'annotazione deve avvenire al più tardi quattro mesi dopo il compimento dell'opera. Il Tribunale superiore ha rilevato che, nella procedura sommaria, la domanda deve contenere tutti i mezzi di attacco e di difesa disponibili. Eccezioni sorprendenti della controparte giustificano bensì una presentazione tempestiva di nuovi elementi (art. 229 cpv. 1 lett. b CPC), ma la ricorrente avrebbe potuto produrre i rapportini di lavoro e le fotografie già con la domanda, poiché doveva attendersi la contestazione del termine. Le fotografie della controparte lasciavano inoltre supporre la conclusione dei lavori di pittura essenziali alla fine di settembre 2018; mancavano un contratto d'appalto o indicazioni precise. Il termine non è quindi stato reso verosimile. Anche il dovere di interpello del giudice e l'inesperienza giuridica della richiedente non hanno modificato tale esito, poiché tale dovere non serve a rimediare a negligenze processuali.
Censura di violazione del diritto di essere sentiti: La ricorrente ha sostenuto che il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 1 CEDU) sarebbe stato violato perché le sue osservazioni e allegati non sono stati considerati. Il Tribunale federale rileva che il diritto di replica derivante dall'art. 29 cpv.…