Art. 961 CC
Iscrizioni provvisorie
1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: 1. a sicurezza di asserti diritti reali; 2. nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2 Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione provvisoria dell'ipoteca degli artigiani e impresari440 citazioni
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2Competenza materiale per ordinare l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori272 citazioni
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3Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; computo del termine per promuovere l'azione237 citazioni
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4Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori105 citazioni
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5DTF 39_II_13725 citazioni16/01/1913 · 25 citazioni
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6Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale; perenzione dell'azione tendente all'iscrizione definitiva9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diritto provvisorio di pegno dei lavoratori edili122 citazioni
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Pegno legale del costruttore68 citazioni
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provvisoria annotazione di un diritto di pegno immobiliare del artigiano edile68 citazioni
Ultime sentenze del TF
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