Fatti
La [A. AG] (ricorrente, non rappresentata da un avvocato dinanzi al Tribunale commerciale, rappresentata dinanzi al Tribunale federale dall'avv. Nicole Allemann) ha chiesto il 12 marzo 2020 al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo, giudice unico, di ordinare immediatamente e in via superprovvisionale all'Ufficio del registro fondiario Aussersihl-Zürich di iscrivere provvisoriamente, a suo favore e a carico del fondo della [B. AG] (convenuta), un'ipoteca legale degli artigiani edili per una somma pignorata di Fr. 58'466.35 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2019.
Con decreto del 13 marzo 2020 il Tribunale commerciale ha accolto provvisoriamente la domanda senza sentire la controparte e ha assegnato alla convenuta un termine per prendere posizione, che è scaduto senza che quest'ultima si esprimesse.
Con sentenza del 20 aprile 2020 il Tribunale commerciale ha respinto la domanda e ha ordinato la cancellazione integrale dell'ipoteca legale degli artigiani edili iscritta provvisoriamente. Ha motivato la decisione affermando che la ricorrente non aveva formulato allegazioni conclusive in merito al momento del completamento dei lavori, per cui il termine di iscrizione quadrimestrale ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC non era verificabile e non risultava reso verosimile. La ricorrente aveva sostenuto di aver eseguito lavori di rifinitura il 18 novembre 2019, senza descriverli più dettagliatamente. Il Tribunale commerciale ha inteso il termine 'Nacharbeiten' (lavori di rifinitura) come lavori di scarsa entità, volti esclusivamente al perfezionamento, e ha ritenuto che il rapporto di lavoro non potesse essere considerato, non essendo state formulate al riguardo allegazioni. Dall'elenco delle ore risultava che fino al 26 agosto 2019 si era lavorato regolarmente, per cui il Tribunale commerciale ha ritenuto probabile il completamento a tale data; in tal caso il termine non sarebbe stato rispettato con l'iscrizione del 13 marzo 2020.
Il 20 maggio 2020 la ricorrente ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento della sua domanda, ossia la conferma dell'iscrizione provvisoria, nonché l'effetto sospensivo. Con decreto del 16 giugno 2020 il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo. La convenuta non si è pronunciata; il Tribunale commerciale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto
Il Tribunale federale constata che contro la decisione che nega l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani edili è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 2 lett. b, art. 76 cpv. 1, art. 90, art. 100 cpv. 1 LTF). Trattandosi di una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF, può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali. Sul piano giuridico vale quanto segue: l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani edili deve effettivamente avvenire entro quattro mesi dal completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC; si tratta di un termine di perenzione, per il cui rispetto è sufficiente l'iscrizione provvisoria (annotazione preventiva) (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC in combinato disposto con l'art. 76 cpv. 3 ORF). I lavori edili si considerano completati quando sono eseguite tutte le prestazioni del contratto d'appalto; i lavori di completamento indispensabili vengono valutati qualitativamente, non quantitativamente.
Per l'annotazione preventiva è sufficiente rendere verosimile la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC) nella procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le esigenze sono inferiori alla prova ordinaria. L'iscrizione provvisoria può essere negata solo se l'esistenza del pegno è esclusa o appare altamente improbabile; in caso di dubbio deve essere concessa e la questione va rimessa al giudice ordinario.
Il Tribunale federale esamina se il Tribunale commerciale abbia accertato i fatti e valutato le prove in modo arbitrario (art. 9 Cost.), se abbia violato il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e se sussista formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.). Vi è arbitrio quando un mezzo di prova importante e determinante per la decisione viene ignorato senza motivo oggettivo, quando si traggono conclusioni insostenibili o quando una norma è palesemente violata. Vi è formalismo eccessivo quando alle istanze scritte vengono imposte esigenze eccessive e si preclude in modo inammissibile la via giudiziaria.
Il Tribunale federale constata che il Tribunale commerciale è incorso nell'arbitrio. Ha considerato il termine 'Nacharbeiten' isolatamente e gli ha attribuito un peso eccessivo, senza interpretarlo nel contesto concreto della domanda e degli allegati. La domanda affermava espressamente che i lavori erano stati consegnati e conclusi definitivamente il 18 novembre 2019, il che equivale ad affermare il completamento. Il rapporto…