Fatti
[A.] gestisce dal 1992, in forma di ditta individuale, uno studio di medico-dentista a Ginevra, con un numero di dipendenti compreso tra dieci e diciannove secondo il registro delle imprese ginevrino al 29 giugno 2018.
Con decisione del 26 marzo 2018, il Comune di Ginevra ha qualificato questo studio come produttore medio di rifiuti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 RCGD (regolamento comunale del 20 dicembre 2017 sulla gestione dei rifiuti) e non come microimpresa. Di conseguenza lo ha invitato a stipulare con un prestatore privato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti domestici e assimilati, conformemente all'art. 12 cpv. 1 RCGD.
Con sentenza del 2 novembre 2018, il Tribunale amministrativo di prima istanza ha respinto il ricorso dell'interessato. Con sentenza del 10 settembre 2019 (ATA/1367/2019), la Camera amministrativa della Corte di giustizia ha accolto il ricorso, annullato la sentenza e rinviato la causa al Comune per nuova decisione. Secondo la corte cantonale, il Comune non poteva fondarsi sul numero di dipendenti senza indicazione in equivalenti a tempo pieno (ETP); avrebbe dovuto qualificare come microimprese tutte le entità con meno di otto ETP, come nel caso dello studio.
Il Comune di Ginevra propone un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo principalmente l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della propria decisione, in via subordinata il rinvio alla corte cantonale. La corte cantonale non presenta osservazioni. L'intimato chiede di dichiarare il ricorso inammissibile, in subordine di respingerlo. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non presenta osservazioni.
La questione centrale è se lo studio debba essere sottoposto al regime delle microimprese (raccolta e smaltimento assicurati dal comune) o a quello dei produttori medi (contratto con un prestatore privato), alla luce del diritto comunale e del diritto federale (art. 31b e 31c LPAmb, art. 3 lett. a OPSR).
Diritto
Quanto all'ammissibilità, la sentenza cantonale è una decisione incidentale in ragione del rinvio all'autorità inferiore. Essa può tuttavia causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF quando contiene ingiunzioni precise che non lasciano alcun margine di manovra al comune, come avviene nel caso di specie, dato che il Comune è tenuto a qualificare lo studio come microimpresa. Il ricorso è quindi ammissibile sotto questo profilo.
Il Comune ha la legittimazione a ricorrere secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF: è toccato nelle sue prerogative di potere pubblico e ha un interesse pubblico degno di protezione, tenuto conto dei costi e dei compiti organizzativi indotti dalla necessità di determinare gli ETP di oltre 9200 imprese, nonché del valore di precedente della causa. In via subordinata, la sua legittimazione può essere fondata anche sull'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF in relazione con l'art. 57 LPAmb, dato che la decisione si basa in parte sulla LPAmb e sull'OPSR.
Nel merito, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può sostituire i propri motivi. Gli art. 31b e 31c LPAmb ripartiscono le responsabilità: i Cantoni devono smaltire i rifiuti urbani (monopolio statale, delegabile ai comuni), mentre gli altri rifiuti incombono al loro detentore. L'art. 3 lett. a OPSR, in vigore dal 1° gennaio 2016, definisce i rifiuti urbani come quelli delle economie domestiche, delle imprese con meno di 250 posti a tempo pieno e delle amministrazioni pubbliche, la cui composizione è paragonabile a quella dei rifiuti domestici.
La soglia di 250 posti a tempo pieno è determinante per distinguere i rifiuti urbani soggetti al monopolio comunale dagli altri rifiuti. Il Consiglio…