Fatti

Parti e procedura: Il ricorrente e attore, quadro dirigente, ha lavorato dal 1995 per la società di trasporto aereo [B.] (la convenuta e intimata, con sede in Giordania). La Cassa cantonale ginevrina di disoccupazione è interveniente e intimata. Il ricorso in materia civile è diretto contro la sentenza della Camera dei probiviri della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra del 30 ottobre 2019 (C/15974/2017-3, CAPH/187/2019).

Storia delle funzioni: Il ricorrente è stato trasferito in Bahrein nel 2007 come direttore vendite, poi nominato nel 2010 direttore regionale per la Svizzera con trasferimento a Ginevra, dove già risiedeva la moglie. Dal 2016 ha anche esercitato la funzione di direttore regionale per la Francia.

Trasferimento controverso: Il 10 agosto 2016 la datrice di lavoro ha preteso il suo trasferimento presso la sede in Giordania a partire dal 1° dicembre 2016. Il ricorrente ha rifiutato, invocando il domicilio della moglie a Ginevra, e non è mai ritornato in Giordania. La datrice di lavoro sostiene che egli abbia mancato di diligenza nelle pratiche per il permesso di soggiorno dei suoi successori, il che ha causato un ritardo. Il 12 gennaio 2017 ha perso il titolo di direttore regionale per la Francia. Il 18 gennaio 2017 il suo trasferimento in Giordania è stato fissato al 16 aprile 2017.

Diffide e licenziamento: Il 25 aprile 2017, poi il 22 maggio 2017 (termine al 3 giugno), la datrice di lavoro ha intimato al ricorrente di consegnare il posto al suo successore e di rientrare in Giordania, sotto minaccia di risoluzione immediata. Ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale di Giordania un avviso relativo alla sua assenza ingiustificata. Il 7 giugno 2017 lo ha licenziato con effetto al 3 giugno 2017 per assenza ingiustificata.

Incapacità lavorativa: Il ricorrente ha subito un'incapacità parziale del 50% dal 12 gennaio al 10 maggio 2017, poi totale dall'11 maggio all'11 luglio 2017.

Azione e sentenze: Il 21 dicembre 2017 il ricorrente ha proposto azione dinanzi al Tribunale dei probiviri di Ginevra, chiedendo 286'000 fr., di cui 42'900 fr. di salario per i tre mesi del termine di disdetta, nonché biglietti aerei. L'interveniente ha chiesto la surrogazione nelle prestazioni di disoccupazione versate (32'314 fr.80) con interessi al 5% dal 5 ottobre 2017. Il tribunale ha accordato 271 fr.90 per una mezza giornata di vacanze non godute e ha respinto il resto, compresa l'azione dell'interveniente. La Corte di giustizia ha respinto l'appello del ricorrente.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente chiede il pagamento di 28'600 fr. (preavviso di licenziamento), 85'900 fr. (indennità per licenziamento abusivo) e 14'300 fr. (torto morale), con interessi al 5% dal 3 giugno 2017, nonché dei biglietti aerei. In via subordinata chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio. La convenuta chiede la reiezione. L'interveniente mantiene le proprie pretese e rinuncia a prendere posizione.

Diritto

Ricevibilità: Le conclusioni relative agli interessi sono nuove (art. 99 cpv. 2 LTF) e inammissibili. Le conclusioni relative ai biglietti aerei sono insufficientemente precise e non motivate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), quindi inammissibili. Per il resto il ricorso in materia civile è ricevibile, in particolare riguardo al valore litigioso.

Diritto applicabile: È pacifico che le parti fossero legate da un contratto di lavoro a partire dal trasferimento a Ginevra. Non essendo stata invocata né provata alcuna scelta di un diritto straniero (art. 121 cpv. 3 LDIP), il rapporto è sottoposto al diritto svizzero (art. 121 cpv. 1 LDIP e art. 319 segg. CO), in ragione dello Stato in cui il lavoro era abitualmente svolto.

Risoluzione immediata (art. 337 CO): Il contratto a durata indeterminata poteva essere disdetto ordinariamente (art. 335c CO) oppure con effetto immediato per giusti motivi (art. 337 e 337a CO). La risoluzione immediata è una misura eccezionale, ammessa restrittivamente: solo un inadempimento particolarmente grave, oppure un inadempimento meno grave ripetuto nonostante un avvertimento, può giustificarla. Il giudice valuta liberamente secondo equità (art. 4 CC e art. 337 cpv. 3 CO). La Corte di giustizia ha constatato l'esistenza di un «sistema di trasferimento ogni tre anni» e l'assenza di prova di una convenzione di carriera duratura a Ginevra. Ha ritenuto che il rifiuto persistente del trasferimento, la mancata sostituzione del successore e l'assenza di reazione alle diffide costituissero una violazione grave che giustificava la rottura brusca. Il Tribunale federale censura questa valutazione: il trasferimento verso un altro Paese implica in linea di principio la conclusione di un nuovo contratto (tacito o espresso), e il contratto in corso continua a vincolare le parti finché non viene disdetto secondo le sue regole. Non appena era chiaro che il trasferimento non sarebbe avvenuto di comune accordo, la datrice di lavoro poteva disdire ordinariamente con il termine di preavviso. Il ritardo causato dalla sua strategia non giustificava una risoluzione brusca, anche se il comportamento del ricorrente era criticabile. Il ricorrente non era tenuto ad accettare la modifica contrattuale proposta. La risoluzione immediata del 7 giugno 2017 è quindi invalida alla luce dell'art. 337 cpv. 1 e 2 CO.

Assenza di disdetta abusiva (art. 336 CO): Il ricorrente non è fondato a invocare una disdetta abusiva. Una disdetta ordinaria non sarebbe stata abusiva, poiché la prassi di trasferimenti regolari è nota ed è già stata applicata al ricorrente. La disdetta non è abusiva per il solo fatto che turba la situazione familiare. Il rifiuto di concludere un nuovo contratto rientra…