Fatti
I ricorrenti [A.A.] e [B.A.] (venditori) e la [C. AG] (acquirente) hanno concluso il 29 aprile 2008 un contratto denominato 'Contrat de vendange', con cui i venditori si sono obbligati a fornire, per un primo periodo di dieci anni, l'intero raccolto di uva di 82 particelle vitate (circa 86'000 m2). I prezzi erano determinati secondo la tariffa ufficiale dell'associazione di categoria dei vini vallesani. L'art. 5 del contratto prevedeva che la parte inadempiente dovesse versare all'altra un indennizzo annuo per il raccolto, calcolato sulla media dei tre ultimi raccolti.
Controverso era il raccolto 2010. L'acquirente sosteneva che i venditori non avessero consegnato l'intera quantità di uva. I venditori eccepivano che diverse particelle non erano più coltivabili a causa della disdetta dei contratti di affitto e della parziale assunzione da parte di terzi, e che inoltre le condizioni meteorologiche e l'attacco di funghi avevano causato un raccolto eccezionalmente scarso.
Il 27 luglio 2012 i venditori hanno promosso azione dinanzi al Tribunale distrettuale di Leuk e Westlich-Raron per il pagamento di Fr. 76'888.20 oltre interessi, quale prezzo di acquisto. L'acquirente ha proposto domanda riconvenzionale per una penale convenzionale di complessivi Fr. 173'463.95. Il Tribunale distrettuale ha disposto una perizia (20 maggio 2016, integrata nel 2016 e nel 2017) e il 9 maggio 2018 ha condannato i venditori a pagare Fr. 33'111.80 all'acquirente. Su appello dei venditori, il Tribunale cantonale del Vallese il 5 novembre 2019 ha annullato la sentenza e ha obbligato l'acquirente a pagare Fr. 76'888.20, dedotti Fr. 49'160.75, oltre interessi.
Con ricorso in materia civile i venditori hanno chiesto di accogliere integralmente la domanda e di respingere la riconvenzionale, in via subordinata il rinvio. L'acquirente ha chiesto la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore ha rinunciato a formulare osservazioni.
L'autorità inferiore ha accertato in modo vincolante che i venditori nel 2010 hanno consegnato 24'415 kg di uva e hanno trattenuto il 55.5 % della quantità dovuta (quantità teorica da consegnare 54'847 kg). La penale convenzionale è stata fissata alla metà di un valore teorico di Fr. 177'155.80, quindi Fr. 88'577.90, e ridotta in proporzione all'inadempimento del 55.5 % a Fr. 49'160.75.
Diritto
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile secondo gli art. 95 e 96 LTF. Gli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo che siano manifestamente inesatti, cioè arbitrari (art. 97 cpv. 1 LTF). Le parti devono indicare in modo chiaro e circostanziato in che misura ciò sia il caso e possono addurre fatti nuovi solo se sono stati introdotti in modo conforme alla procedura (art. 99 cpv. 1 LTF). Una valutazione delle prove è da correggere solo in caso di evidente insostenibilità; una semplice critica appellatoria non basta.
Le censure contro la valutazione delle prove e la quantità teorica da consegnare sono infondate. I venditori si sono limitati a presentare una propria valutazione dei documenti. L'autorità inferiore ha fondato l'accertamento dell'inadempimento sulla perizia, sulla mancanza di bollette di consegna (Aquits) e sul crollo del raccolto. Anche l'affermazione secondo cui la riduzione del 15 % comprenderebbe già l'attacco di funghi non è stata sufficientemente motivata. La censura di una errata ripartizione dell'onere della prova è priva di oggetto, poiché la mancata consegna è accertata in modo vincolante (cfr. DTF 141 III 241 consid. 3.2). Le censure di violazione dell'Art. 97 CO e dell'art. 160 cpv. 1 CO si fondano su un fatto che si discosta dall'accertamento vincolante e sono quindi irrilevanti.
In caso di adempimento parziale la penale convenzionale è dovuta in proporzione alla parte non adempiuta, indipendentemente da una riduzione ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO (sentenza 4A_653/2016 del 20 ottobre 2017 consid. 5.2.2). Un cumulo di prestazione e penale ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 CO non sussiste, e l'accettazione della…