Fatti

I ricorrenti, [A.A.] , titolare di un permesso di soggiorno, e suo figlio [B.A.] , nato nel 2001, entrambi di cittadinanza mauriziana, hanno adito il Tribunale federale dopo una sentenza della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, Camera amministrativa, 1ª sezione, del 3 settembre 2019 (ATA/1319/2019). Tale sentenza respingeva il loro ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado del Cantone di Ginevra del 19 dicembre 2017, la quale confermava la decisione dell'Ufficio cantonale della popolazione e delle migrazioni del Cantone di Ginevra di rifiutare il ricongiungimento familiare di [B.A.] con la madre. Le condizioni dell'art. 47 LStrI non erano adempiute.

Dinanzi al Tribunale federale, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, chiedono in sostanza il rilascio di un permesso di soggiorno a [B.A.] , con effetto sospensivo. Invocano la violazione del diritto alla vita privata (art. 13 cpv. 1 Cost.) e il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LPAn/GE e dell'art. 47 LStrI. Sostengono che la grave malattia del coniuge della ricorrente costituiva un caso di forza maggiore che giustificava la proroga del termine di 12 mesi di cui all'art. 47 cpv. 1 LStrI.

Il figlio, maggiorenne, ha soggiornato in Svizzera senza permesso di soggiorno.

Diritto

Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile in materia di diritto degli stranieri contro le decisioni concernenti un permesso al quale né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il Tribunale federale richiama la propria giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU e 13 Cost.), che dipende fondamentalmente dalla durata del soggiorno legale in Svizzera: oltre dieci anni sono necessari motivi seri per rifiutare o revocare un permesso; al di sotto di tale durata, una forte integrazione può essere sufficiente (DTF 144 I 266). Avendo il figlio soggiornato senza permesso, non può invocare né la vita privata né la vita familiare rispetto alla madre, essendo determinante il momento in cui il Tribunale federale statuisce (DTF 145 I 227).

L'art. 44 LStrI ha carattere facoltativo e non conferisce alcun diritto di soggiorno, così come l'art. 47 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LStrI. Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile, restando aperta soltanto la via del ricorso costituzionale sussidiario (art. 113 segg. LTF).

Per tale ricorso, i ricorrenti devono avere un interesse giuridico all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 115 lett. b LTF; DTF 133 I 185). Ora, non avendo diritto a un permesso di soggiorno e non potendo invocare in modo indipendente il divieto di arbitrio, essi non dispongono di una posizione giuridica protetta che conferisca loro la legittimazione ad agire nel merito sotto tale profilo.

La censura di arbitrio nell'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LPAn/GE, relativa alla proroga dei termini procedurali in caso di forza maggiore, è inammissibile: i ricorrenti non espongono in che modo tale disposizione di procedura cantonale si applicherebbe ai termini di diritto materiale federale…