Fatti

Il ricorrente esercitava dal 2002 l'attività di istruttore di guida indipendente. Con decisione del 7 settembre 2017 l'Ufficio della circolazione stradale del Cantone San Gallo gli revocava l'autorizzazione all'insegnamento di guida a tempo indeterminato. La Commissione di ricorso amministrativo accoglieva il ricorso proposto contro tale decisione con sentenza del 31 maggio 2018 e rinviava la causa all'Ufficio per ulteriori accertamenti; un'indagine psicologica sul traffico era indispensabile e occorreva verificare se l'autorizzazione dovesse essere revocata in via preventiva.

Su tale base, il 2 luglio 2018 l'Ufficio revocava in via preventiva l'autorizzazione all'insegnamento di guida. Il ricorrente interponeva ricorso contro la revoca preventiva l'11 luglio 2018 e chiedeva l'assistenza giudiziaria gratuita e l'effetto sospensivo. Il presidente della Commissione di ricorso amministrativo respingeva tali domande con decisione del 29 ottobre 2018.

Il ricorso proposto contro tale decisione al Tribunale cantonale amministrativo di San Gallo veniva respinto dal presidente di sezione con decisione incidentale del 15 novembre 2018 per quanto atteneva all'assistenza giudiziaria gratuita; egli riteneva che il ricorso fosse manifestamente infondato. Il TF annullava tale decisione con sentenza 2C_1130/2018 del 1° febbraio 2019 e rinviava la causa per la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Con decisione del 9 aprile 2019 il presidente di sezione accoglieva parzialmente il ricorso, annullava il dispositivo n. 1 della decisione incidentale del 29 ottobre 2018 e concedeva l'assistenza giudiziaria gratuita nonché l'assistenza di un avvocato per la procedura di ricorso. Per il resto respingeva il ricorso. L'istanza precedente confermava in particolare la revoca dell'effetto sospensivo, poiché il buon nome del ricorrente quale automobilista era gravemente compromesso (revoca ripetuta della licenza di condurre, oltre nove anni senza patente di guida, numerose infrazioni stradali, tra cui più guide in stato di ebbrezza) e l'interesse pubblico prevaleva sull'interesse privato, verosimilmente di natura puramente pecuniaria.

Il ricorrente si rivolgeva al Tribunale federale con atto dell'8 maggio 2019 e chiedeva l'annullamento della decisione dell'istanza precedente per quanto concerne la questione dell'effetto sospensivo, il rinvio all'autorità e l'ordine di concedere l'effetto sospensivo nonché di restituire l'autorizzazione all'insegnamento di guida.

Diritto

Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni e i motivi; il ricorso deve esporre in modo conciso per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. È richiesta una motivazione pertinente, ossia un confronto almeno sommario con le considerazioni determinanti dell'istanza precedente. Poiché la decisione impugnata si fonda sul diritto cantonale, che non costituisce diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale può essere censurata solo in misura limitata, segnatamente la violazione di diritti costituzionali. La censura di violazione di diritti costituzionali, ad esempio della libertà economica (art. 27 Cost.), è soggetta a un obbligo di allegazione qualificato (art. 106 cpv. 2 LTF).

L'atto dell'8 maggio 2019 non soddisfa tali requisiti. Le argomentazioni generiche sui casi di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, sul principio di proporzionalità (art. 36 Cost.) e sulla ponderazione con i diritti fondamentali di terzi non sono…