Fatti

Le parti sono i genitori di [C.] , nato nel 2014, e di [D.] , nata nel 2016. Dalla separazione avvenuta nel 2017, la madre (ricorrente) vive con i figli in Ticino, il padre (convenuto) nel Vallese. Nel procedimento di protezione del matrimonio, le parti hanno concluso il 2 febbraio 2018 una convenzione, tra l'altro in merito al diritto di visita.

A causa di problemi nell'esercizio del diritto di visita, il Tribunale distrettuale di Leuk e Westlich-Raron ha ordinato una perizia psicologica infantile (redatta il 14 settembre 2018, completata il 18 ottobre 2018). Con decisione del 23 novembre 2018, il Tribunale distrettuale ha modificato la regolamentazione: il padre avrebbe dovuto far visita ai figli due volte al mese di sabato o domenica per 6 ore e una volta al mese in un giorno di scuola per 4 ore nel luogo di domicilio della madre, dapprima in forma accompagnata (dicembre 2018 fino a novembre 2019), poi non accompagnata (fino a novembre 2020) e da dicembre 2020 due fine settimana al mese dal venerdì alle 18 alla domenica alle 18.

Su appello del padre, il Tribunale cantonale del Vallese (sentenza del 31 gennaio 2019, C1 18 283, C2 18 57) ha modificato il diritto di visita: il padre può far visita ai figli ogni secondo fine settimana, il sabato dalle 11 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 15, nel luogo di domicilio dei figli, accompagnato fino a novembre 2019, non accompagnato fino a novembre 2020; da dicembre 2020 ogni secondo fine settimana dal venerdì alle 18 alla domenica alle 18, alternativamente nel luogo di domicilio dei figli e del padre. È stato inoltre fissato un diritto di vacanza di 5 settimane. La domanda della madre di patrocinio a spese dello Stato per la procedura d'appello è stata respinta.

La madre ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale chiedendo essenzialmente una regolamentazione del diritto di visita secondo la decisione del Tribunale distrettuale, rispettivamente secondo la perizia (ripartizione del tempo di visita tra ciascun figlio, visite tre volte al mese, diritto di vacanza di 3 settimane), l'addebito delle spese processuali al padre, in via eventuale il patrocinio a spese dello Stato e, per la procedura federale, una provisio ad litem di fr. 3'000.--, in via subordinata al patrocinio a spese dello Stato. Non sono state richieste osservazioni, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali.

Diritto

Si tratta di una decisione cantonale di ultima istanza in materia di protezione del matrimonio concernente misure cautelari (art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 1, art. 90, art. 98 LTF). Vige quindi il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF), per cui può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali, in particolare l'arbitrio.

Secondo la costante giurisprudenza, l'arbitrio non sussiste già qualora una soluzione diversa sarebbe anch'essa sostenibile o preferibile; la decisione deve essere manifestamente insostenibile e anche nel risultato incostituzionale. Una perizia giudiziaria è soggetta alla libera apprezzamento delle prove (art. 157 CPC); in questioni tecniche il giudice può discostarsene solo per motivi seri e deve motivarlo.

La madre lamentava che la Corte cantonale si fosse discostata senza motivo dalla perizia, in particolare riguardo alla ripartizione del tempo di visita tra ciascun figlio, al numero dei giorni di visita, al diritto di vacanza e all'obbligo di mettere a disposizione l'abitazione materna (violazione dell'art. 13 e dell'art. 29 Cost.). Il Tribunale federale ha escluso l'arbitrio: la Corte cantonale ha tenuto conto dei bisogni di attenzione di [C.] e del sovraccarico del padre; in caso di visita accompagnata il padre non è solo, per cui non è necessaria una ripartizione supplementare. Una suddivisione negli spazi abitativi della madre sarebbe inoltre praticamente poco attuabile e artificiosa. Il raggruppamento delle visite in un unico fine settimana corrisponde alla lunga distanza di viaggio del padre e prepara il diritto di fine settimana previsto a partire da dicembre 2020. Il diritto di vacanza di 5 settimane è una questione di apprezzamento; esso diverrà efficace solo dal 2020, si estende a meno della metà delle vacanze scolastiche ed è oggettivamente motivato dalla grande distanza geografica e dalle diverse regioni linguistiche. Il Tribunale federale ha escluso anche una violazione dell'obbligo di motivazione, poiché le considerazioni determinanti risultano dalla decisione.

La disposizione secondo cui il diritto di visita va esercitato nell'abitazione materna non viola né l'arbitrio né l'art. 13 Cost.: si…