Fatti

Parti e autorità coinvolte: la ricorrente è una società anonima con sede nel Canton X., che nel Cantone Ticino gestisce due cliniche incluse nell'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. L'autorità convenuta è il Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il ricorso è stato esaminato dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, con sentenza del 12 febbraio 2021 (2C_705/2019).

Contesto normativo: il Gran Consiglio ticinese ha revisionato il 10 aprile 2017 la legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb), modificando l'art. 2 che definisce i committenti assoggettati. Il 12 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha riformulato il regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP), precisando all'art. 2 i committenti assoggettati e richiamando due allegati di natura esemplificativa: l'allegato 1 (committenti di diritto pubblico e altri committenti preposti a compiti pubblici, tra cui le 'cliniche private') e l'allegato 2 (atti normativi che prevedono sussidi, tra cui la LSan e la LCAMal). Le modifiche sono state pubblicate il 14 giugno 2019 con entrata in vigore il 1o gennaio 2020.

Domande della ricorrente: in via principale la ricorrente chiede lo stralcio delle 'cliniche private' dall'allegato 1 e delle due leggi citate dall'allegato 2; in via subordinata chiede il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché modifichi gli allegati. Il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso nella misura in cui sia ammissibile. Non è stato concesso l'effetto sospensivo.

Censure: la ricorrente sostiene che le cliniche private non rientrano nel campo di applicazione soggettivo del diritto federale e intercantonale sulle commesse pubbliche (AP, Accordo OMC/GPA, LMI, CIAP), e che l'estensione operata dal diritto cantonale violi la libertà economica (art. 27 in relazione con gli art. 94 e 36 Cost.), per: (a) mancanza di base legale sufficiente; (b) assenza di un interesse pubblico; (c) mancanza di proporzionalità, anche in senso stretto; (d) ingerenza illecita nella concorrenza tra cliniche private e Ente ospedaliero cantonale.

Diritto

Ammissibilità del ricorso. Il regolamento è un atto normativo cantonale generale e astratto; contro di esso è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF), non essendo previsti rimedi cantonali specifici e non trovando applicazione l'elenco di esclusione dell'art. 83 LTF. Il termine di 30 giorni (art. 101 LTF), decorrente dalla pubblicazione del 14 giugno 2019, è rispettato anche tenendo conto delle ferie giudiziarie estive.

Legittimazione. Per l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF occorre essere particolarmente toccati in modo attuale o virtuale e avere un interesse degno di protezione. Una persona giuridica può insorgere se è toccata nei propri interessi come una persona fisica. La ricorrente, che gestisce cliniche incluse nell'elenco cantonale, è legittimata a chiedere lo stralcio delle cliniche private dall'allegato 1, anche perché il carattere esemplificativo dell'elenco non esclude l'interesse a una pronuncia che potrebbe essere invocata in future applicazioni dell'art. 2 LCPubb. Per contro, la ricorrente nega di essere toccata dalle leggi citate nell'allegato 2 e motiva la richiesta solo con argomenti di chiarezza e certezza del diritto: manca dunque la legittimazione, e la conclusione relativa all'allegato 2 è inammissibile.

Cognizione. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si possono lamentare violazioni del diritto federale, internazionale e intercantonale (art. 95 lett. a, b, e LTF), con l'onere di allegazione e motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Le violazioni di diritti fondamentali richiedono una motivazione precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). In un controllo astratto la Corte annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto superiore. Le nuove argomentazioni in replica sono tardive e non vanno considerate.

Libertà economica. L'art. 27 Cost. garantisce la libertà economica a persone fisiche e giuridiche, ma non può essere invocato dallo Stato né, di regola, da soggetti privati che svolgono compiti pubblici, salvo in misura limitata. L'art. 94 Cost. tutela la libertà economica nella sua dimensione istituzionale: lo Stato non può adottare misure che ostacolino la concorrenza per favorire determinati settori, salvo deroghe previste dalla Costituzione o fondate su regalie (art. 94 cpv. 4 Cost.).

Attività non commerciale. Secondo la DTF 145 II 49, l'attività degli istituti inclusi nell'elenco cantonale degli istituti autorizzati a carico dell'AOMS non è svolta in condizioni di concorrenza, non vi sono garanzie sufficienti di un uso economico delle risorse pubbliche e non ricorrono le condizioni per qualificarla come attività commerciale che escluda l'applicazione della normativa sulle commesse pubbliche. La ricorrente riconosce questo punto. Tuttavia un richiamo all'art. 27 Cost. da parte di una clinica privata non è a priori escluso, poiché resta possibile per altri aspetti, come la scelta dei partner commerciali.

Esame delle censure. (a) Base…