Art. 49a LAMal
Remunerazione delle prestazioni ospedaliere
1 Le remunerazioni di cui all’articolo 49 cpv. 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
2 I Cantoni assumono la quotaparte cantonale:
- a. per gli assicurati domiciliati nel loro territorio;
- b. in caso di cura ospedaliera in Svizzera, per i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito: 1. i frontalieri e i loro familiari, 2. i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei, 3. i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.
2bis Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al cpv. 2 lett. b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.
2ter Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento.
3 Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente all’ospedale. Le modalità vengono concordate tra l’ospedale e il Cantone. L’assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti all’ospedale. La fatturazione tra l’ospedale e l’assicuratore è disciplinata dall’articolo 42.
3bis Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.
4 Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco ospedaliero secondo l’articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 cpv. 1 lettere a–c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il cpv. 2.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Libera scelta del trattamento fuori Cantone20 citazioni
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2Rimborso delle spese per cure stazionarie in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione10 citazioni
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3Finanziamento residuo dei costi di cura; competenza e procedura4 citazioni
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4Cpv. 1 e 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 della LAMal (finanziamento ospedaliero); art. 59d OAMal; cpv. 2-2 ter delle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 de…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni
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18 citazioni
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BVGerC-4231/201717 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.