Fatti

Il ricorrente, cittadino serbo nato nel 1956, è entrato in Svizzera nel 1985, ha ottenuto un permesso di dimora nel 1994 e un permesso di domicilio nel 1997. Dal 18 luglio 2017 è sposato con una cittadina svizzera, madre del suo secondo figlio.

Durante il soggiorno è stato ripetutamente condannato penalmente (reati contro il patrimonio, infrazioni alla legge sulla circolazione stradale; otto condanne a pene detentive complessive di sei mesi e tre settimane, 87 aliquote giornaliere di multa e multe per complessivi Fr. 4'150.--).

L'Ufficio della migrazione del Cantone Basilea Campagna lo ha ammonito il 22 ottobre 2004 per 34 attestati di carenza di beni per complessivi Fr. 113'016.90 e lo ha invitato ad adempiere i propri obblighi finanziari. Tra il 2000 e il 2018 ha fatto iscrivere quattro imprese nel registro di commercio; una di esse (ditta individuale '[E.] ') si è conclusa con un fallimento, chiuso per mancanza di attivi. La [F. GmbH] è stata costituita nel 2013; il 10 aprile 2013 ha trasferito tutte le quote sociali alla propria madre, allora di 84 anni, rimanendo gerente; nel 2017 la società è stata cancellata d'ufficio.

Il 12 gennaio 2016 l'Ufficio della migrazione ha revocato il permesso di domicilio e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente (attestati di carenza di beni per Fr. 442'695.40). Il Consiglio di Stato non è entrato nel merito nel novembre 2016 per rifiuto di collaborare; il Tribunale cantonale ha annullato tale decisione nell'agosto 2017 e ha rinviato la causa per il giudizio nel merito. Il 16 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso; il Tribunale cantonale lo ha respinto l'8 maggio 2019.

Con ricorso in materia di diritto pubblico il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio per il prolungamento del permesso di domicilio. In via subordinata ha chiesto l'esame di un permesso per caso di rigore. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Oggetto del contendere era se il ricorrente, in particolare con la sua condotta finanziaria, abbia violato o messo in pericolo l'ordine pubblico (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI) e se la revoca sia proporzionata.

Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro la revoca del permesso di domicilio, poiché sussiste in linea di principio un diritto alla sua continuazione (art. 83 lett. c LTF a contrario, art. 42, 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 89 cpv. 1, 90, 100 cpv. 1 LTF). La domanda di rilascio di un permesso per caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) è inammissibile, trattandosi di una decisione discrezionale cantonale (art. 83 lett. c n. 2 LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto, ma esamina soltanto le censure sollevate; per le censure di violazione di diritti fondamentali vige un obbligo di motivazione qualificato (art. 106 LTF). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono esaminati solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) (art. 105 LTF).

Fatti e mezzi di prova nuovi (veri e falsi nova, art. 99 cpv. 1 LTF) non sono stati considerati, poiché l'autorità cantonale non aveva applicato un nuovo titolo giuridico. Ciò riguarda in particolare il contratto di locazione, i biglietti aerei, le carte d'imbarco, l'atto di matrimonio nonché l'attestato di salario annuale 2019 e i conteggi dell'ufficio di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI il permesso di domicilio può essere revocato se la persona ha violato o messo in pericolo in modo grave la sicurezza e l'ordine pubblico; ciò vale anche dopo più di 15 anni di soggiorno ininterrotto (art. 63 cpv. 2 LStrI). L'inadempimento volontario di obblighi di diritto pubblico o privato può costituire una violazione (art. 80 cpv. 1 lett. b vOASA; ora art. 77a cpv. 1 lett. b OASA). Il semplice inadempimento non basta; la volontarietà presuppone una colpa personale e un rimprovero qualificato, e la prova incombe all'autorità di migrazione. Dopo un'ammonizione è determinante se si continui a contrarre debiti in modo volontario e quali sforzi di risanamento siano stati compiuti.

L'autorità precedente ha giustamente ammesso la volontarietà: i debiti derivavano in particolare da imposte, contributi alle assicurazioni sociali, fatture mediche e ospedaliere, nonché da crediti di diritto privato rimasti insoluti per oltre 15 anni. Il ricorrente, nonostante ripetute richieste, non ha esposto motivi plausibili dell'aumento dei…