Art. 77a OASA

Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

1 Vi è inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare se l’interessato:
  1. a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
  2. b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
  3. c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
2 Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS)
    · 10/03/2021 · 28 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.