Art. 77a OASA
Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
1 Vi è inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare se l’interessato:
- a. non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
- b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
- c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
2 Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS)28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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52 citazioni
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30 citazioni
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Permesso di soggiorno29 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.