Fatti
I comuni patriziali di [B.] , [C.] , [D.] , [E.] e [F.] hanno concluso il 1° aprile 2005 una convenzione che costituisce il Triage forestale [A.] , al fine di razionalizzare la sorveglianza, la manutenzione e lo sfruttamento dei loro domini forestali. Il comune patriziale di [G.] vi ha aderito a partire dal 2012. Il triage è iscritto presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni come ente pubblico assoggettato all'IVA. Una nuova convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
In occasione di un controllo IVA concernente gli anni dal 2010 al 2014, l'Amministrazione federale ha constatato che il triage non aveva assoggettato all'imposta gli importi versati dallo Stato del Vallese e dai comuni municipali e patriziali per la gestione delle foreste protettive, le misure a favore della biodiversità e la polizia forestale. Con notifica di stima del 6 ottobre 2015, essa ha fissato la correzione d'imposta a 220'359 fr. Dopo la contestazione e il reclamo del triage, l'Amministrazione federale ha confermato la sua decisione il 28 marzo 2017.
Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del triage il 28 febbraio 2019. Ha ritenuto che gli importi versati per le foreste protettive e la biodiversità costituissero sussidi non soggetti all'IVA, essendo beneficiario il triage e non i comuni patriziali, sulla base dei contratti di prestazione conclusi con il Cantone del Vallese. Ha invece respinto il ricorso relativo alla partecipazione allo stipendio del guardaboschi, punto che non era più litigioso davanti al Tribunale federale.
L'Amministrazione federale interpone un ricorso in materia di diritto pubblico e chiede l'annullamento parziale della sentenza e la conferma della sua decisione su reclamo. Il Tribunale amministrativo federale rinuncia a pronunciarsi e il triage non risponde entro il termine assegnato.
Questione principale: gli importi percepiti dal triage per le foreste protettive e la biodiversità sono sussidi non soggetti all'IVA (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) oppure il corrispettivo di una prestazione imponibile?
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, trattandosi di una decisione finale, pronunciata in una causa di diritto pubblico, e l'Amministrazione federale avendo la legittimazione a ricorrere in materia di IVA. Il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'autorità precedente, salvo arbitrio o violazione del diritto ai sensi degli art. 95 e 97 LTF, e non esamina le critiche puramente appellatorie. La controversia riguarda unicamente gli importi legati alle foreste protettive e alla biodiversità, non essendo stata contestata la questione dello stipendio del guardaboschi.
Il diritto applicabile è la LIVA, poiché i periodi fiscali dal 2010 al 2014 sono posteriori all'abrogazione della aLIVA al 31 dicembre 2009. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIVA, una prestazione è imponibile quando è fornita contro un corrispettivo, il che presuppone uno stretto rapporto economico tra prestazione e controprestazione. L'art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA esclude invece i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche quando sono versati in virtù di un mandato di prestazioni. Occorre distinguere il sussidio, che incoraggia un comportamento di interesse pubblico senza un corrispettivo economico equivalente, dall'acquisto da parte dello Stato di una prestazione concreta e individualizzata, soggetta all'IVA.
Sul piano cantonale, la LFo e la LcFDN/VS attribuiscono la gestione delle foreste ai proprietari, vale a dire ai comuni patriziali, essendo i triage forestali unicamente terzi incaricati dell'esecuzione. Gli art. 48 e 49 LcFDN/VS prevedono sussidi cantonali fino al 90 per cento dei costi e un contributo comunale fino al 10 per cento. Il Tribunale federale constata che il sussidio mira effettivamente a compensare oneri risultanti da compiti prescritti dal diritto pubblico cantonale, ma che occorre ancora esaminare l'esistenza di un rapporto di prestazione, la cui assenza è necessaria per escludere l'IVA (art. 29 lett. b OIVA).
Il Tribunale federale ritiene che i beneficiari dei sussidi siano i comuni patriziali e non il triage. Né la legge né le…