Fatti
La società (B. GmbH) era iscritta nel registro di commercio dal novembre 2001 al marzo 2016. Dopo un fallimento aperto nell'agosto 2015, è stata cancellata d'ufficio. Dal 1° gennaio 2002 era affiliata per la previdenza professionale all'istituzione collettiva A. (cassa pensioni).
Erano assicurate l'amministratrice e socia C. (fino al novembre 2003 nonché dal 2004 al 2014), deceduta il 10 luglio 2014, e D. (dal 2006 al 2009), già amministratore e socio di minoranza.
La società ha versato i contributi LPP soltanto fino al 31 dicembre 2003. Nel 2008 la cassa pensioni ha trasferito l'avere di vecchiaia ancora esistente di C. all'Istituto di raccolta LPP. Con fatture del 17 ottobre e del 3 dicembre 2014 ha richiesto contributi di fr. 42'113.50 per gli anni 2009-2013. Per gli anni 2004-2008 ha rinunciato all'emissione di fatture, ritenendo che fossero prescritti.
Il 21 settembre 2015 la cassa pensioni ha versato un capitale per il caso di morte di fr. 43'457.20 ai superstiti di C. Nel febbraio 2016 ha ricevuto un dividendo fallimentare di fr. 1'192.05; per fr. 40'921.45 di premi e fr. 2'227.75 di interessi e spese sono stati rilasciati attestati di carenza di beni.
Il 16 marzo 2016 la cassa pensioni ha chiesto al Fondo di garanzia LPP (Fondo di garanzia) la garanzia di prestazioni legali per complessivi fr. 50'514.96 (avere di vecchiaia di C. e di D.) a seguito dell'insolvenza. Con decisione del 26 settembre 2016 il Fondo di garanzia ha riconosciuto l'obbligo di prestazione per i dipendenti della società per un importo di fr. 6'605.35, ma ha rifiutato la garanzia delle prestazioni per C. per abuso (art. 56 cpv. 5 LPP).
Con sentenza del 14 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso della cassa pensioni, annullato il rifiuto e rinviato la causa al Fondo di garanzia per il calcolo della garanzia.
Il Fondo di garanzia impugna la sentenza dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza precedente e la conferma della sua decisione; in via subordinata, il rinvio per il completamento dell'accertamento dei fatti. La cassa pensioni chiede la reiezione del ricorso, la Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale OAK Cost. l'accoglimento. L'UFAS rinuncia a pronunciarsi.
Controverso è se e in quale misura il Fondo di garanzia debba garantire le prestazioni per C. (rispettivamente per i suoi superstiti), in particolare se un'istituzione collettiva possa chiedere in generale la garanzia e se sussista un abuso.
Diritto
In via preliminare occorre chiarire la questione di principio se un'istituzione collettiva possa chiedere la garanzia al Fondo di garanzia. Le fondazioni collettive si distinguono per il fatto che gli affiliati non sono separati contabilmente e dispongono di un regolamento comune e di un patrimonio di previdenza comune. Il tenore dell'art. 56 cpv. 3 LPP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, sembra escludere dalla garanzia le istituzioni collettive che non presentano settori di previdenza. I materiali mostrano tuttavia che si trattava soltanto di una modifica redazionale e che il legislatore non intendeva tale effetto.
Settore di previdenza e collettivo di assicurati designano lo stesso insieme, ossia tutte le persone assicurate di un datore di lavoro affiliato. Gli assicurati affiliati con il medesimo contratto di affiliazione costituiscono quindi un settore di previdenza ai sensi dell'art. 56 cpv. 3 LPP, per cui anche un'istituzione collettiva può chiedere la garanzia per un collettivo di assicurati insolvente.
L'insolvenza (art. 25 OFG) e i presupposti formali (art. 24 OFG) non sono contestati e sono pertanto sottratti all'esame del Tribunale federale.
In merito alla fattispecie di abuso di cui all'art. 56 cpv. 5 LPP, il Tribunale federale rileva che sono contemplati sia il provocare abusivamente l'insolvenza sia l'aumento abusivo delle prestazioni. La violazione del dovere di diligenza…