Art. 25 OFG

Insolvenza

1 È considerato insolvibile l’istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.
2 Il risanamento non è più possibile quando:
  1. a. è stata aperta contro l’istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;
  2. b. nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.
3 L’autorità di vigilanza informa l’organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Insolvenza del collettivo di assicurati
    · 16/05/2017 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia
    · 03/07/2009 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Garanzia di prestazioni di un istituto di previdenza comune
    · 04/03/2019 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.