Art. 25 OFG
Insolvenza
1 È considerato insolvibile l’istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.
2 Il risanamento non è più possibile quando:
- a. è stata aperta contro l’istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;
- b. nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.
3 L’autorità di vigilanza informa l’organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Insolvenza del collettivo di assicurati8 citazioni
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2Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia5 citazioni
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3Garanzia di prestazioni di un istituto di previdenza comune3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale4 citazioni
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3 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.