Fatti

L'assicurato, nato nel 1996, lavora come meccatronico di automobili presso una società ed è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2017, durante la festa della vendemmia a Neuchâtel, l'assicurato è stato aggredito e ha subito un trauma cranico-cerebrale. L'INSAI ha assunto il caso. Secondo un rapporto di polizia del 4 ottobre 2017, l'aggressore ([C.] ) lo ha colpito due volte dopo uno scambio di parole mentre l'assicurato orinava contro un muro. Amici dell'aggressore e un terzo sono stati sentiti come testimoni.

Con decisione del 15 dicembre 2017, confermata su opposizione il 6 luglio 2018, l'INSAI ha ridotto del 50 % le prestazioni in denaro, con la motivazione che l'assicurato aveva avuto un ruolo nello svolgersi degli eventi e aveva adottato un atteggiamento idoneo a creare un concreto rischio di reazione violenta del suo interlocutore.

Con sentenza del 14 marzo 2019, la Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale della Repubblica e Cantone di Neuchâtel ha respinto il ricorso dell'assicurato.

L'assicurato propone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiede principalmente l'assegnazione dell'intera prestazione in denaro, in via subordinata il rinvio della causa all'autorità precedente. L'INSAI chiede il rigetto del ricorso. L'autorità cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a pronunciarsi.

La controversia verte sul fondamento della riduzione delle prestazioni in denaro per partecipazione a una rissa o a una zuffa ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 OAINF.

Diritto

Il ricorso è ammissibile, poiché è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), ed è stato presentato entro il termine legale (art. 100 LTF). Trattandosi del fondamento della riduzione, il Tribunale federale non è vincolato dagli accertamenti di fatto dell'autorità precedente (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 OAINF, le prestazioni in denaro sono ridotte almeno della metà in caso di infortunio non professionale avvenuto in particolare durante la partecipazione a una rissa o a una zuffa, salvo eccezioni (assicurato ferito mentre non prendeva alcuna parte alla rissa, oppure che soccorreva una persona indifesa). La nozione di partecipazione è più ampia di quella dell'art. 133 CP: è sufficiente che l'assicurato entri nella zona di pericolo, in particolare partecipando a una lite, indipendentemente dal fatto che abbia preso attivamente parte ai fatti o commesso una colpa, ma occorre che si sia reso conto o avrebbe potuto rendersi conto del pericolo. Per contro, non vi è riduzione in caso di legittima difesa o di reazione riflessa a un'aggressione fisica senza una lite preliminare. Deve inoltre sussistere un nesso di causalità tra il comportamento dell'assicurato e il danno, il contegno dell'assicurato deve costituire una causa essenziale dell'infortunio e la provocazione deve essere tale, secondo il corso ordinario delle cose, da determinare la reazione violenta.

Quanto alla prova, il giudice fonda la sua decisione sui fatti che presentano un grado di verosimiglianza preponderante; nel diritto delle assicurazioni sociali non vige il principio secondo cui il dubbio giova all'assicurato.

Il Tribunale federale ricorda che un documento non esaminato dinanzi all'autorità precedente, nel caso di specie una sentenza del Tribunale dei minorenni prodotta come nuovo mezzo di prova, non è ammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Nel merito, ritiene che il rapporto di polizia non consenta di concludere che nessuno abbia udito la replica dell'assicurato: l'aggressore ha indicato che l'assicurato gli aveva risposto 'ferma la bocca' e i testimoni hanno riferito di scambi di insulti. Le divergenze tra le deposizioni sulle parole pronunciate al momento del secondo colpo rafforzano la loro credibilità, poiché ciascuno…