Art. 49 OAINF
Pericoli straordinari
1 Qualsiasi prestazione assicurativa è rifiutata in caso d’infortuni non professionali occorsi durante:
- a. il servizio militare all’estero;
- b. la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.
2 Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d’infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:
- a. partecipare a risse e baruffe, salvo l’assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
- b. pericoli cui l’assicurato si espone provocando altrui violentemente;
- c. partecipazione a disordini.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riduzione o rifiuto delle prestazioni in contanti26 citazioni
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2Calcolo globale20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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23 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni (riduzione delle prestazioni)18 citazioni
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Unfallversicherung (Taggeld; Leistungskürzung)7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.