Art. 49 OAINF

Pericoli straordinari

1 Qualsiasi prestazione assicurativa è rifiutata in caso d’infortuni non professionali occorsi durante:
  1. a. il servizio militare all’estero;
  2. b. la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.
2 Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso d’infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:
  1. a. partecipare a risse e baruffe, salvo l’assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
  2. b. pericoli cui l’assicurato si espone provocando altrui violentemente;
  3. c. partecipazione a disordini.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riduzione o rifiuto delle prestazioni in contanti
    · 02/07/2008 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Calcolo globale
    · 05/01/2006 · 20 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/03/2013 · 23 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione contro gli infortuni (riduzione delle prestazioni)
    · 10/03/2011 · 18 citazioni de
  • Unfallversicherung (Taggeld; Leistungskürzung)
    · 18/04/2018 · 7 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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