Fatti
Il signor A., nato nel 1970, ha riportato ferite alla testa in una sparatoria, che hanno portato a una completa incapacità lavorativa. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha respinto la sua richiesta di rendita AI, in quanto il suo comportamento in relazione all'incidente giustificava il rifiuto permanente delle prestazioni pecuniarie. Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto parzialmente il ricorso del signor A. Pertanto, il signor A. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rifiuto della rendita AI completa. Secondo l'art. 7 cpv. 1 della vecchia Legge sull'assicurazione per l'invalidità (aLAI) e l'art. 21 cpv. 1 della Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le prestazioni pecuniarie possono essere ridotte o negate se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il caso assicurato o nell'esercizio intenzionale di un crimine o di un reato.
Nel caso in questione, è certo che il signor A. ha riportato le lesioni invalidanti alla testa in uno scontro tra due gruppi di persone, durante il quale sono avvenute aggressioni fisiche e una sparatoria. Il signor A. è stato condannato per partecipazione a una rissa ai sensi dell'art. 133 del Codice penale (CP) e per violazione del divieto allora vigente per i cittadini del suo Paese d'origine di acquistare e portare armi da fuoco.
Il Tribunale federale afferma che l'entità della riduzione o del rifiuto delle prestazioni dipende dalla colpa dell'assicurato. A questo riguardo, è rilevante il potenziale di pericolo astratto o concreto per l'assicurato stesso. Soggettivamente, il modo di…