Fatti

Parti e procedura: L'Istituto svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (Suva) è ricorrente. L'opponente (assicurata) era da ultimo disoccupata e assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva. Autorità inferiore era il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia (decisione del 27 febbraio 2019, VBE.2018.364).

Fatti: Secondo la notifica del sinistro del 10 novembre 2017, il 6 novembre 2017 l'assicurata, praticando sport, è saltata in aria per afferrare una palla. Atterrando sulla gamba sinistra, si è sentito uno scricchiolio nel ginocchio.

Procedura amministrativa: Con decisione del 16 marzo 2018 la Suva ha negato il proprio obbligo di prestazione, poiché i disturbi al ginocchio non sono riconducibili né a un infortunio né a una lesione corporea assimilabile a un infortunio. L'opposizione è stata respinta con decisione del 7 maggio 2018.

Procedura cantonale: Il Tribunale delle assicurazioni ha annullato parzialmente la decisione su opposizione e ha obbligato la Suva a prestazioni. Si è basato sulle 'Aussagen der ersten Stunde' (dichiarazioni di prima ora), secondo cui non vi era stato un infortunio, ma ha ammesso una lesione corporea assimilabile a un infortunio (strappo del menisco ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF). La valutazione della medico circondariale Dr. med. C. del 18 gennaio 2018 (postumi degenerativi di un infortunio del 2013) non è stata ritenuta convincente; il rapporto del medico curante Dr. med. D. del 10 gennaio 2018 (nesso causale con l'infortunio in assenza di disturbi precedenti) avrebbe prevalso, poiché Dr. med. C. non vi si era confrontata.

Ricorso al Tribunale federale: La Suva chiede l'annullamento della decisione cantonale e della propria decisione su opposizione, nonché il rinvio per una perizia medica esterna all'assicurazione. L'assicurata chiede una decisione competente. L'Ufficio federale della sanità pubblica rinuncia a presentare osservazioni.

Oggetto della lite: Stabilire se il giudice cantonale abbia violato il diritto federale affermando l'obbligo di prestazione della Suva per l'evento del 6 novembre 2017, in particolare se sussista una violazione dell'elenco ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017) e se la Suva abbia fornito la prova contraria.

Diritto

Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale esamina d'ufficio i presupposti di ammissibilità (art. 29 cpv. 1 LTF). Trattandosi di ricorso riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), è in linea di principio necessaria una domanda di merito. La domanda può risultare anche dalla motivazione. La richiesta della Suva di annullamento e di rinvio per il completamento delle prove e un nuovo giudizio è ammissibile, poiché secondo la sua opinione sono necessari ulteriori accertamenti. Il ricorso è quindi ricevibile.

Diritto applicabile e potere di esame: Si applica il diritto in vigore dal 1° gennaio 2017 (revisione della LAINF del 25 settembre 2015). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina solo i vizi giuridici censurati (art. 106 cpv. 1, art. 42 cpv. 1 seg. LTF). Non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore (art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF).

Nozione di infortunio e 'Aussagen der ersten Stunde': Il giudice cantonale, sulla base delle 'Aussagen der ersten Stunde', ha ritenuto un salto per afferrare una palla e uno scricchiolio all'atterraggio. Manca un fattore esterno straordinario, pertanto non sussiste un infortunio in senso giuridico. Le obiezioni generiche dell'assicurata (colluttazione scherzosa, scontro) non sono idonee a confutare questo risultato. Resta quindi fermo l'accertamento dei fatti.

Lesione corporea assimilabile a un infortunio ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF: Secondo il nuovo diritto non è più necessario un fattore esterno. La presenza di una lesione dell'elenco (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF) fonda la presunzione di una lesione corporea assimilabile a un infortunio, che l'assicuratore contro gli infortuni deve assumere. L'assicuratore può confutare tale presunzione dimostrando, con il grado di prova della preponderante probabilità, che la lesione dell'elenco è riconducibile in più del 50 % all'usura o a una malattia, considerando l'intero spettro delle cause. L'obbligo di accertamento (art. 43 cpv. 1 LPGA) comprende l'accertamento preciso delle circostanze concomitanti; un evento iniziale non rende più difficile la prova contraria se non è di secondaria importanza.…