Fatti
L'assicurato, nato nel 1966, percepisce dal 1° gennaio 2010 una mezza rendita d'invalidità dell'Istituto di previdenza sociale del Cantone di San Gallo (ufficio AI) e, dalla stessa data, prestazioni complementari (PC) della Cassa di compensazione del medesimo Istituto.
Nell'ambito di una revisione della rendita, l'assicurato ha fatto valere il 21 dicembre 2011 un peggioramento dello stato di salute. L'ufficio AI ha respinto la domanda il 6 maggio 2015. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato tale decisione il 3 agosto 2017 e ha riconosciuto all'assicurato, a partire dal 1° dicembre 2011, una rendita di tre quarti. Esso ha inoltre accertato che, dal 2011, l'assicurato è abile al lavoro al 40 % in un'attività adeguata (grado d'invalidità del 68,8 %).
La Cassa di compensazione ha ricalcolato le PC con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2011 e ha computato un reddito ipotetico da attività lucrativa di fr. 12'860.- a partire dal 1° settembre 2015 e dal 1° gennaio 2018. Il 18 gennaio 2018 ha respinto l'opposizione.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il ricorso il 5 marzo 2019, ha negato il computo del reddito ipotetico e ha rinviato la causa alla Cassa di compensazione per una nuova decisione e per lo svolgimento di una procedura di diffida e di termine di riflessione. A motivo, ha indicato che l'assicurato poteva fare affidamento sulle dichiarazioni del suo psichiatra curante (incapacità lavorativa del 100 %) e che pertanto non era tenuto a cercare un impiego.
La Cassa di compensazione ha proposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale, nella misura in cui non è stato computato un reddito ipotetico, e il rinvio per la fissazione delle PC con computo di un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. c OPC-AVS/AI. L'assicurato ha chiesto la reiezione del ricorso e l'assistenza giudiziaria; l'istanza precedente ha parimenti chiesto la reiezione; l'UFAS ha rinunciato a esprimersi.
Litigioso e da esaminare era se il tribunale cantonale abbia negato, in modo conforme al diritto federale, il computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI a partire dal 1° settembre 2015 e dal 1° gennaio 2018.
Diritto
Il Tribunale federale ha dapprima ammesso la ricevibilità del ricorso. Il rinvio con disposizioni vincolanti limita in modo sostanziale il margine di apprezzamento della Cassa di compensazione, sussistendo pertanto un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, indipendentemente dal fatto che si tratti di una decisione finale o incidentale.
Agli invalidi di età inferiore ai 60 anni è computato, secondo l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, un reddito minimo da attività lucrativa in caso di grado d'invalidità di almeno il 40 %. Se questo importo limite non è raggiunto, vale la presunzione di rinuncia a redditi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Tale presunzione può essere confutata con la prova di motivi estranei all'invalidità. Gli organi PC sono vincolati alla valutazione dell'invalidità dell'AI, poiché non dispongono delle competenze tecniche necessarie per una valutazione autonoma e si intende evitare valutazioni contraddittorie.
Il certificato medico dello psichiatra curante non costituisce un motivo estraneo all'invalidità, poiché era oggetto della valutazione probatoria nella procedura AI. Inoltre, l'obbligo di limitare il danno è un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali. Non è compatibile con tale obbligo non sfruttare la capacità lavorativa residua durante una procedura di revisione della rendita in corso, poiché altrimenti l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI perderebbe il suo senso. Le due perizie (del dott. med. [B.] e del SMR) hanno concordemente ritenuto una capacità lavorativa del 40 %, circostanza che il tribunale cantonale non ha considerato. La Cassa di compensazione aveva peraltro già invitato l'assicurato a cercare un impiego il 13 maggio 2015. L'assicurato non ha dimostrato alcuno sforzo di ricerca di lavoro. La presunzione di rinuncia non è pertanto confutata, e il tribunale cantonale…