Fatti
Parti e giurisdizioni: I ricorrenti sono la società [A. SA] (conduttrice, che gestisce una struttura medica) e il suo direttore [B.] (co-conduttore). Gli intimati sono i locatori, [C.] e [D.] , comproprietari dei locali situati a Ginevra. La controversia riguarda una locazione commerciale. Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, Camera delle locazioni, del 3 dicembre 2018, che aveva riformato la sentenza del Tribunale delle locazioni del 10 aprile 2018.
Storia della locazione: I locatori hanno locato i locali nel 1983 alla società, che vi gestisce una struttura medica. Un primo contratto di locazione è stato concluso nel 1999 per cinque anni. Una risoluzione anticipata con effetto alla fine del 2008 è stata accettata nel 2008, ma un nuovo contratto di locazione è stato concluso il 10 gennaio 2009 per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, rinnovabile di cinque anni in cinque anni, con un preavviso di dodici mesi. Il canone annuo era di 161'688 fr., spese escluse.
Controversia sui difetti: Durante la locazione è sorta una controversia sui difetti dei locali. Nel 2010 i conduttori hanno depositato i canoni e hanno agito con misure provvisionali e per l'esecuzione di lavori. Hanno ottenuto ragione con la sentenza del 7 febbraio 2012 e la decisione del 17 dicembre 2012.
Progetto di vendita e disdetta: Dalla fine del 2014, i locatori hanno proposto la vendita dei locali a più persone, tra cui la Clinica e [H. SA] , la Clinica [I. SA] e i conduttori stessi. Il prezzo indicato era di 4'800'000 fr. Il 20 giugno 2016, i locatori hanno disdetto la locazione per il 31 dicembre 2018, adducendo come motivo il desiderio di vendere i locali liberi da locatari. I locatori avevano allora 83 e 81 anni.
Procedura cantonale: I conduttori hanno chiesto l'annullamento della disdetta e, in via subordinata, una proroga di sei anni. Il Tribunale delle locazioni ha convalidato la disdetta senza proroga. La Corte di giustizia ha concesso una sola proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2020.
Ricerca di locali sostitutivi: Nel 2017 i conduttori hanno incaricato un mediatore di trovare locali sostitutivi di almeno 450 m2, nelle vicinanze degli ospedali universitari. Il mediatore non ha trovato nulla, a causa della scarsità di locali e della specificità dell'attività.
Perizia: Il 14 dicembre 2017 i conduttori hanno prodotto una perizia immobiliare recante la menzione confidenziale. Sostenevano che il prezzo proposto dai locatori fosse superiore al valore reale dei locali.
Ricorso al Tribunale federale: I conduttori hanno proposto un ricorso in materia civile il 21 gennaio 2019. Chiedevano principalmente l'annullamento della disdetta e, in via subordinata, una proroga fino al 31 dicembre 2024. Invocavano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione degli art. 271, 271a, 272 e 272b CO e 4 CC.
Diritto
Ammissibilità e quadro dell'esame: Il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. a, 75, 90 e 100 LTF), essendo il valore litigioso superiore a 15'000 fr. Il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'autorità precedente, salvo arbitrio o violazione del diritto (art. 105 LTF). La critica dei fatti è sottoposta al principio rigoroso dell'allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Accertamenti di fatto e perizia: I ricorrenti non riescono a dimostrare l'arbitrio. La corte cantonale ha lasciato aperta l'ammissibilità della perizia, ma ne ha tenuto conto a titolo ipotetico. Il fatto che i locatori abbiano proposto la vendita a più persone non è arbitrario, così come l'accertamento che le parti hanno negoziato senza che occorra stabilire chi ha preso contatto per primo. La volontà di vendere può coesistere con un motivo legato all'età dei locatori, che ha potuto esistere al momento della disdetta. Il Tribunale federale ritiene inoltre che la corte cantonale potesse, senza arbitrio, giudicare non dimostrato il rischio di perdita di medici, essendo l'unica prova offerta la testimonianza di un amministratore direttamente interessato.
Disdetta ordinaria e disdetta per motivi economici (art. 271 e 271a CO): La disdetta ordinaria non presuppone un motivo particolare (art. 266a cpv. 1 CO). Nelle locazioni di locali commerciali, la disdetta è annullabile se contravviene alle regole della buona fede (art. 271 cpv. 1 CO), ossia se non risponde ad alcun interesse oggettivo, serio e degno di protezione, oppure se consacra una manifesta sproporzione degli interessi. La disdetta data per favorire una vendita è in linea di principio valida quando la presenza del conduttore rende la vendita più difficile. Nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta. Il motivo addotto non è un pretesto, poiché è rimasto costante e i locatori hanno cercato seriamente di vendere a partire dal 2014. Il fatto che la vendita non sia ancora andata a buon fine si spiega con l'attesa della partenza dei conduttori.
Disdetta di ritorsione (art. 271a cpv. 1 lett. a CO): I ricorrenti non hanno dimostrato un nesso di causalità tra la loro precedente pretesa e la disdetta. La sola vicinanza alla fine del periodo di protezione di tre anni (art. 271a cpv. 1 lett. e CO) non basta. L'anzianità della controversia non prova neppure la disdetta di ritorsione, poiché non era stata data alcuna disdetta prima del 2016.
Disdetta per vendita (art. 271a cpv. 1 lett. c CO): La questione dell'applicabilità di questa disposizione alle locazioni di locali commerciali non è decisa, poiché può restare aperta. La disdetta è annullabile solo se…