Fatti
Le parti sono coniugi, sposatisi nel 1999; sono genitori della figlia (nata nel 2004). La moglie (opponente) è inoltre madre di un figlio nato nel 1995; dinanzi al Tribunale distrettuale di March è pendente una procedura di paternità.
La moglie ha convenuto il marito per divorzio il 14 febbraio 2011 dinanzi al Tribunale distrettuale di March. Il Tribunale distrettuale ha pronunciato il divorzio con sentenza del 30 dicembre 2016 e ha disciplinato gli effetti accessori: la figlia è stata posta sotto l'autorità parentale e la custodia della madre, al padre non è stato concesso un diritto di visita, la curatela è stata mantenuta e è stato disposto uno scambio mensile scritto di informazioni tra padre e figlia. È stato rinunciato al contributo di mantenimento per la figlia e per il coniuge dopo il divorzio; la prestazione di libero passaggio della previdenza professionale è stata divisa, è stata effettuata la liquidazione del regime dei beni e il padre è stato obbligato a restituire anticipi per le spese processuali.
Il marito (ricorrente) ha proposto appello dinanzi alla Corte cantonale di Svitto, la moglie appello incidentale. La Corte cantonale ha respinto l'appello, ma ha parzialmente ridotto l'importo che la moglie deve versare dalla divisione della prestazione di libero passaggio. Le domande di misure di protezione del minore e di revisione sono state respinte, nella misura in cui vi era da entrare nel merito. Con sentenza del 18 dicembre 2018 (ZK1 2017 20) ha confermato il risultato.
Con ricorso del 1° febbraio 2019 il marito ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Inoltre ha presentato un ricorso in nome della figlia. Il Tribunale federale non ha richiesto risposte.
Diritto
Non si entra nel ricorso proposto in nome della figlia. Il marito non può rappresentare la figlia dinanzi al Tribunale federale, poiché l'autorità parentale è stata attribuita alla madre e al ricorso non compete effetto sospensivo (art. 304 cpv. 1 CC; art. 103 cpv. 1 e 3 LTF). Inoltre, per la figlia è stata disposta una rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 299 CPC, con la conseguenza che le competenze dei rappresentanti legali sono limitate.
Il ricorso deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Trattandosi di un rimedio riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), è di principio necessaria una domanda di merito; semplici domande di annullamento non bastano. Il marito ha chiesto soltanto l'annullamento della sentenza e non ha esposto quali disposizioni dovrebbero essere adottate o quali…