Art. 306 CC
Nei rapporti interni della comunione
1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza del figlio minorenne, nella procedura indipendente sul suo mantenimento, da parte del genitore che ne ha la custodia; questione della collisione di interessi31 citazioni
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2Rappresentanza dei genitori per i figli minorenni (art. 306 cpv. 2 e art. 392 n. 2 CC)28 citazioni
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3DTF 49_II_1543 citazioni01/01/1923 · 3 citazioni
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4DTF 55_I_192 citazioni15/02/1929 · 2 citazioni
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5DTF 51_II_61 citazioni01/01/1925 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundbuchanmeldung9 citazioni
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Lesione della personalità8 citazioni
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Rechtsmittellegitimation4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.