Art. 306 CC

Nei rapporti interni della comunione

1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rappresentanza del figlio minorenne, nella procedura indipendente sul suo mantenimento, da parte del genitore che ne ha la custodia; questione della collisione di interessi
    · 26/08/2019 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rappresentanza dei genitori per i figli minorenni (art. 306 cpv. 2 e art. 392 n. 2 CC)
    · 17/02/1992 · 28 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 49_II_154
    01/01/1923 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 55_I_19
    15/02/1929 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 51_II_6
    01/01/1925 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.