Fatti
Il 18 gennaio 2017, [B.] e [C.] hanno sporto denuncia penale contro [A.] , giornalista indipendente residente in Francia, e contro ignoti per diffamazione e calunnia. Le denunce riguardavano diversi articoli asseritamente lesivi dell'onore, pubblicati il 25 ottobre 2016 nel quotidiano [D.] e il 2, 4 e 6 novembre 2016 su un blog sotto pseudonimo.
Il Ministero pubblico centrale del Cantone di Vaud, Divisione affari speciali, ha aperto un'inchiesta penale contro [A.] per calunnia e diffamazione.
Con decisione incidentale del 21 gennaio 2019, il Procuratore incaricato ha ritenuto che la competenza delle autorità svizzere fosse acquisita e che il fascicolo restasse presso il Ministero pubblico centrale.
Su ricorso di [A.] , la Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha confermato tale decisione con sentenza del 7 febbraio 2019. Ha considerato che l'articolo del 25 ottobre 2016, di cui il ricorrente è autore, ripreso nel quotidiano [D.] (con sede a Losanna, destinatari svizzeri o addirittura romandi), gli era imputabile, cosicché esisteva un risultato in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 CP.
[A.] chiede al Tribunale federale di riformare questa sentenza, di accogliere il suo ricorso, di respingere la competenza delle autorità svizzere e vodesi, di archiviare l'inchiesta e di ordinare la trasmissione del fascicolo. Non è stato ordinato alcuno scambio di scritti.
Questione principale: l'ammissibilità del ricorso in materia penale contro una decisione incidentale sulla competenza territoriale delle autorità svizzere (art. 92 e 93 LTF).
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità. La decisione impugnata riguarda la competenza repressiva delle autorità svizzere e ha carattere incidentale, poiché non pone fine alla procedura; l'ammissibilità deve quindi essere esaminata alla luce degli art. 92 e 93 LTF.
Secondo l'art. 92 LTF, le decisioni incidentali concernenti la competenza o la ricusazione sono impugnabili separatamente, a condizione che la questione sia decisa in modo definitivo. In materia penale, la decisione dell'autorità inquirente sulla competenza territoriale ai sensi degli art. 3 segg. CP si fonda sui fatti accertati o verosimili e non vincola né l'autorità giudicante in fatto né in diritto. L'incompetenza può essere rilevata d'ufficio in caso di rinvio (art. 329 cpv. 1 lett. b CPP) e sollevata all'apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 2 lett. b CPP). La questione non è dunque decisa in modo definitivo, sicché il ricorso incidentale di cui all'art. 92 LTF non è aperto (DTF 133 IV 288 consid. 2.2).
Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, deve essere dimostrato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Il fatto di subire un procedimento penale non costituisce di per sé un tale pregiudizio (DTF 133 IV 288 consid. 3.1). Il ricorrente non subirebbe alcun danno giuridico qualora la competenza fosse successivamente negata; non sussiste quindi alcun pregiudizio irreparabile.
Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso immediato presuppone…