Fatti
La ricorrente [C.] è l'ex moglie del debitore [B.] . Nell'ambito del divorzio, il 21 novembre 2016 le è stata trasferita la proprietà di due fondi a [U.] (VS). Tali fondi erano gravati in primo rango da una cartella ipotecaria al portatore (cartella ipotecaria del proprietario) di Fr. 2,1 Mio., costituita il 30 ottobre 2012. La ricorrente non ha assunto il credito personale derivante dalla cartella ipotecaria.
L'Ufficio di esecuzione Küsnacht-Zollikon-Zumikon ha pignorato la cartella ipotecaria nell'esecuzione n. xxx del creditore [A.] il 22 novembre 2012 come bene mobile. Il 3 ottobre 2018 è stata pignorata una seconda volta nell'esecuzione n. vvv della [D.] S.A. (pignoramento n. www). Con decisione del 4 ottobre 2018 l'Ufficio di esecuzione ha disposto la realizzazione mediante incanto; l'avviso d'incanto è datato 30 ottobre 2018. Il ricorso del debitore contro il numero 11 delle condizioni d'incanto è stato respinto in ultima istanza con sentenza 5A_806/2019 del 14 settembre 2020. Il 3 ottobre 2019 la [D.] S.A. ha presentato la domanda di realizzazione.
Il 16 novembre 2020 l'Ufficio di esecuzione ha emanato un nuovo avviso d'incanto in entrambe le esecuzioni, con incanto fissato al 27 gennaio 2021. L'avviso d'incanto e le condizioni d'incanto, qualificate come passate in giudicato, sono state notificate alla ricorrente il 24 novembre 2020. Quest'ultima ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale distrettuale di Meilen, chiedendo in via principale l'annullamento di tutte le decisioni e sentenze nelle esecuzioni (precetti esecutivi, decisioni di rigetto dell'opposizione, verbali di pignoramento) e in via subordinata l'adeguamento del numero 5 delle condizioni d'incanto concernente l'acquisto da parte di persone residenti all'estero (LAFE, limite di gravame dell'80%), nonché chiarimenti nel nuovo avviso d'incanto. L'Ufficio di esecuzione ha annullato l'incanto del 6 gennaio 2021 a causa della pandemia. Il Tribunale distrettuale ha respinto il ricorso il 28 gennaio 2021, e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo il 15 marzo 2021, anch'esso nella misura in cui su di esso si possa entrare nel merito.
La ricorrente ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 marzo 2021, mantenendo le proprie richieste cantonali. Il Tribunale federale ha richiesto gli atti cantonali, ma non ha ordinato uno scambio di scritti.
Davanti al Tribunale federale sono controverse essenzialmente (1) una pretesa alla notifica degli atti esecutivi in qualità di terza proprietaria di pegno, fondata sull'art. 153 cpv. 2 LEF (per analogia) rispettivamente sull'art. 29 cpv. 2 Cost., e (2) la verificabilità delle condizioni d'incanto passate in giudicato (numero 5).
Diritto
Il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 19 LEF; art. 74 cpv. 2 lett. c, art. 75, art. 76 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina solo le censure motivate in modo succinto. Per i diritti costituzionali vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). I fatti sono riesaminati solo se manifestamente inesatti, ossia arbitrari (art. 97 cpv. 1 LTF).
Sulla censura di violazione del diritto di essere sentito e del divieto di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., art. 9 Cost.): oggetto della procedura federale è solo la decisione dell'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF), per cui le censure contro la decisione di primo grado non sono ammissibili. Se il Tribunale superiore abbia imposto requisiti eccessivi alla motivazione del ricorso può restare aperto, poiché esso si è comunque pronunciato in parte nel merito nonostante la non entrata nel merito. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è adempiuto se la persona interessata può rendersi conto della portata della decisione; l'autorità non deve confutare ogni argomento (DTF 135 III 670 consid. 3.3.1; DTF 145 III 324 consid. 6.1).
Sulla notifica degli atti esecutivi: l'art. 153 cpv. 2 LEF accorda un precetto esecutivo solo al vero proprietario o comproprietario dell'oggetto dato in pegno (DTF 127 III 115 consid. 3). Poiché la cartella ipotecaria, quale pegno mobiliare, appartiene al debitore e la ricorrente ha acquisito la proprietà dei fondi solo dopo la costituzione della cartella, essa non è terza proprietaria di pegno ai sensi di questa norma. Anche il timore che l'aggiudicatario disdica la cartella ipotecaria non fonda una diretta toccamento. Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. presuppone un toccamento attuale nella posizione giuridica nel procedimento concretamente in corso; un toccamento meramente futuro e astratto in un eventuale successivo procedimento esecutivo non è sufficiente. La ricorrente non si è confrontata con le considerazioni corrette delle istanze inferiori e ha…