Fatti

Parti e istanze: I coniugi [A.A.] e [B.A.] (ricorrenti), rappresentati da una società fiduciaria, contro l'Amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta (Svitto). Istanza precedente era il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, Camera II, decisione del 12 febbraio 2019 (II 2018 48). L'oggetto litigioso è l'imposta federale diretta, periodo fiscale 2012.

Fatti: Nella dichiarazione d'imposta 2012 i coniugi hanno dichiarato interessi di diritto di superficie per fr. 58'500.--, con annotazione manoscritta sul foglio con codice a barre 'Deduzione imposta federale 1/3 interesse di diritto di superficie'. La decisione di tassazione del 18 febbraio 2014 per le imposte cantonali e per l'imposta federale diretta non ha registrato gli interessi di diritto di superficie ai fini dell'imposta federale diretta. Su richiesta del contribuente, il tassatore ha confermato che una deduzione non era stata effettuata e che i redditi immobiliari non erano stati considerati per errore. Con decisione di tassazione rettificata del 31 marzo 2015 il reddito imponibile per l'imposta federale diretta 2012 è stato aumentato di fr. 58'500.--. Nella decisione la causa è stata indicata come errore di software o di programmazione.

Procedura: L'Amministrazione cantonale ha respinto l'opposizione il 10 aprile 2018. Ha escluso un errore di programmazione e ha indicato un errore manuale di registrazione. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dei coniugi il 12 febbraio 2019. Esso ha ritenuto che le argomentazioni dell'Amministrazione non fossero del tutto convincenti, in assenza di una prova sufficiente di un errore manuale, e ha considerato più probabile un errore di software o di programmazione almeno parziale. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 aprile 2019 i coniugi hanno chiesto l'annullamento della decisione. L'Amministrazione e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) hanno chiesto la reiezione.

Questione controversa: Se la tassazione errata possa essere corretta mediante rettifica (art. 150 LIFD, art. 52 LAID), in particolare se un errore di software o di programmazione sia un errore di cancelleria che giustifica la rettifica e chi debba provare la fattispecie di rettifica.

Diritto

Ammissibilità e cognizione: Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD). Il Tribunale federale esamina il diritto federale d'ufficio con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF). Gli accertamenti di fatto dell'istanza precedente sono vincolanti, salvo che siano manifestamente inesatti (arbitrari) e la loro correzione possa essere determinante (art. 105 LTF, art. 97 cpv. 1 LTF). Vale anche qui l'obbligo di sollevare censure e di motivarle.

Numerus clausus dei motivi di modifica: In materia fiscale le tassazioni cresciute in giudicato possono essere modificate solo per i motivi disciplinati dalla legge in modo esaustivo: revisione (art. 147 segg. LIFD, art. 51 LAID), rettifica (art. 150 LIFD, art. 52 LAID) e imposta suppletiva (art. 151 segg. LIFD, art. 53 seg. LAID). È esclusa una riconsiderazione generale, salvo la riconsiderazione entro il termine di opposizione.

Rettifica come errore di cancelleria: La rettifica serve a correggere senza formalità semplici errori di cancelleria che riproducono in modo errato la reale volontà dell'autorità (errori del 'lavoro manuale'). Gli errori di contenuto del 'lavoro intellettuale' (valutazione di fatto o di diritto non corretta) devono invece essere fatti valere con i rimedi giuridici. La delimitazione è sfumata nella tassazione assistita da computer; l'interpretazione dell'art. 150 LIFD deve tenere conto del mutato modo di lavorare.

Onere della prova: Il Tribunale federale conferma che l'autorità fiscale, quale beneficiaria della rettifica che comporta imposte più elevate, deve provare la fattispecie di rettifica. Nel caso concreto non è stato chiarito se la causa fosse un errore manuale di trasmissione da parte del tassatore o un errore di programmazione. Pertanto la prova di un mero errore manuale non è fornita; la rettifica è quindi ammissibile solo se anche un errore di programmazione fosse rettificabile.

Giurisprudenza su errori di software e di programma: Il Tribunale federale richiama una giurisprudenza più antica sotto il vecchio diritto (sentenza…