Fatti
Parti e istanze: I ricorrenti sono una coppia di coniugi che fino al 2015 ha gestito in modo indipendente un'azienda agricola a [U.] /AG. Al momento della tassazione il marito aveva più di 55 anni. Gli opponenti sono il Consiglio comunale di [U.] e l'Ufficio cantonale delle imposte d'Argovia. Istanza precedente è stato il Tribunale amministrativo del Cantone d'Argovia, 2a Camera (sentenza WBE.2018.398 del 14 marzo 2019). In precedenza si era pronunciato il Tribunale amministrativo speciale del Cantone d'Argovia, Sezione imposte (sentenza del 20 settembre 2018). Oggetto della controversia sono le imposte cantonali e comunali argoviesi per il periodo fiscale 2015.
Fatti: Nell'ottobre 2015 il marito ha dato in locazione al figlio, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015, il patrimonio immobiliare (958 are di terreno agricolo, rimessa, garage, tettoia, stalla e fienile). Contemporaneamente ha venduto al figlio l'inventario aziendale (scorte, animali, macchinari e attrezzi). Secondo i contribuenti, l'utile da alienazione ammontava a fr. 23'810.--, che hanno contabilizzato senza incidenza sul risultato tramite il conto 2810 ('Compensazione privata').
Dichiarazione fiscale: I contribuenti hanno dichiarato come reddito da attività lucrativa indipendente l'utile commerciale di fr. 3'072.--, che comprendeva il canone di locazione (fr. 1'644.--). L'utile da alienazione di fr. 23'810.-- lo hanno indicato su un foglio allegato come utile derivante dalla cessazione dell'attività lucrativa indipendente, che secondo l'art. 37b LIFD e l'art. 45f LTB AG doveva essere tassato separatamente dal restante reddito.
Svolgimento del procedimento: La commissione fiscale locale ha negato i presupposti della tassazione liquidatoria privilegiata e ha imputato l'utile secondo la procedura ordinaria (taxazione del 19 aprile 2017, decisione su reclamo del 13 dicembre 2017). Il Tribunale amministrativo speciale ha ammesso una cessazione definitiva ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 LAID, rispettivamente del § 45 cpv. 1 lett. f LTB AG, e ha accolto il ricorso. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dell'Ufficio delle imposte. Esso ha considerato che i contribuenti avevano chiesto soltanto il privilegio per la vendita dell'inventario, non anche il trasferimento del patrimonio aziendale immobiliare nella sostanza privata. L'attività lucrativa indipendente sussiste quindi tuttora. Una dichiarazione di impegno (Revers) ai sensi del § 23 cpv. 1 LTB AG avrebbe consentito una diversa valutazione.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: I contribuenti chiedono l'annullamento della decisione dell'istanza precedente e la tassazione annuale separata per l'utile di fr. 23'810.--. L'istanza precedente e il Consiglio comunale rinunciano a presentare conclusioni. L'Ufficio cantonale delle imposte chiede il rigetto del ricorso. Anche l'AFC rinuncia a presentare conclusioni.
Diritto
Legittimazione all'esame e stato di fatto: Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in combinato disposto con l'art. 73 LAID). Il Tribunale federale esamina il diritto federale d'ufficio e con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF). Il diritto cantonale e i diritti costituzionali sono esaminati solo con l'onere di motivazione qualificato delle censure (art. 106 cpv. 2 LTF). Gli accertamenti di fatto possono essere corretti solo in caso di manifesta inesattezza, cioè arbitrio (art. 105 cpv. 2 LTF). La valutazione delle prove è considerata una questione di fatto.
Principi sulla sostanza aziendale e sul trasferimento: La sostanza aziendale di una persona fisica è legata all'attività lucrativa indipendente. L'attribuzione avviene in base all'insieme delle circostanze, con particolare peso alla funzione tecnico-economica (art. 8 cpv. 1 LAID). In caso di trasferimento nella sostanza privata, le riserve latenti vengono realizzate. Il trasferimento di proprietà fondiaria agricola è soggetto all'imposta sull'utile immobiliare, qualora sia sottoposta alla LDFR (art. 12 cpv. 1 LAID). Le fattispecie di differimento e la tassazione liquidatoria privilegiata sono state introdotte con la riforma dell'imposizione delle imprese II (art. 18a, art. 37b LIFD; art. 8 cpv. 2ter, art. 11 cpv. 5 LAID). LIFD e LAID coincidono letteralmente in queste fattispecie, per cui la prassi e la dottrina possono essere richiamate reciprocamente.
Cessazione definitiva e prassi della bagatella: L'art. 11 cpv. 5 LAID presuppone una cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il 55° anno di età o per invalidità. Secondo i materiali legislativi, deve in linea di principio avvenire la liquidazione definitiva e completa dell'attivo e del passivo. La dottrina ammette che, dopo la liquidazione, possa essere proseguita un'attività lucrativa indipendente di portata trascurabile. L'AFC si fonda a tal fine sulla soglia d'entrata LPP (circolare n. 28). Il Tribunale federale ha finora soltanto approvato questo limite di bagatella, senza esaminarlo. La circolare non si pronuncia su una seconda fattispecie dell'attività di portata trascurabile.
Locazione e sostanza aziendale perpetuata: La locazione di un'azienda vale come trasferimento nella sostanza privata solo su richiesta. Secondo il nuovo diritto si presume che la locazione non determini una cessazione definitiva. Per superare questa presunzione occorre una dichiarazione di volontà resa all'autorità di tassazione. La vendita dell'inventario aziendale in presenza di terreno locato non porta, secondo la prassi dell'AFC, a un trasferimento. La dottrina distingue tra il trasferimento completo, il trasferimento parziale…