Art. 1 OULiq
Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente:
- a. dopo il compimento dei 55 anni; oppure b. in seguito a invalidità.
2 L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità.
3 La presente ordinanza non si applica:
- a. ai proventi da un’attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione;
- b. agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al cpv. 1 realizza dopo la ripresa di un’attività lucrativa indipendente.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposizione separata dagli altri redditi e, quindi, privilegiata delle riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi commerciali in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dop…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern 201020 citazioni
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Imposte cantonali e comunali del Canton Argovia, periodo fiscale 20156 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20115 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.