Art. 49ter OAVS

Fine o interruzione della formazione

1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità.
3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
  1. a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
  2. b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
  3. c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 16/07/2012 · 32 citazioni Riassunto
  2. 2
    Interruzione della formazione
    · 06/07/2015 · 26 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rendite completive per figli maggiorenni
    · 16/07/2014 · 22 citazioni
  4. 4
    Diritto a una rendita per i figli; versamento nelle mani di terzi
    · 07/09/2017 · 17 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione invalidità
    · 29/04/2014 · 11 citazioni de
  • · 16/05/2014 · 10 citazioni de
  • Invalidenversicherung (Kinderrente)
    · 20/03/2014 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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