Art. 49ter OAVS
Fine o interruzione della formazione
1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità.
3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
- a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
- b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
- c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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132 citazioni
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2Interruzione della formazione26 citazioni
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3Rendite completive per figli maggiorenni22 citazioni
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4Diritto a una rendita per i figli; versamento nelle mani di terzi17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità11 citazioni
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10 citazioni
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Invalidenversicherung (Kinderrente)10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.