Art. 8ter OAVS
Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali
1 Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.
2 Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
- a. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b cpv. 1 lett. a o b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure b. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 8ter cpv. 1 lett. c e d OAVS: Esonero dall'obbligo contributivo sulle prestazioni versate nell'ambito di un piano di pensionamento anticipato21 citazioni
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2Nozione di contributi regolamentari15 citazioni
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3Prestazioni di previdenza in capitale assegnate facoltativamente da un fondo di beneficenza padronale sono considerate salario determinante2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti7 citazioni
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3 citazioni08/08/2011 · 3 citazioni de
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.