Art. 8ter OAVS

Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

1 Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.
2 Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
  1. a. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b cpv. 1 lett. a o b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure b. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art 8ter cpv. 1 lett. c e d OAVS: Esonero dall'obbligo contributivo sulle prestazioni versate nell'ambito di un piano di pensionamento anticipato
    · 25/01/2007 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di contributi regolamentari
    · 27/08/2007 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Prestazioni di previdenza in capitale assegnate facoltativamente da un fondo di beneficenza padronale sono considerate salario determinante
    · 08/08/2011 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 21/10/2008 · 7 citazioni de
  • 08/08/2011 · 3 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 23/05/2008 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.