Art. 7 OAMed
Liberazione tecnica
1 Il responsabile tecnico decide in merito alla liberazione tecnica di una partita del prodotto.
2 Rilascia un certificato di partita nel quale conferma che la partita in questione corrisponde ai requisiti dei committenti interni o esterni quanto a composizione, procedimento di fabbricazione, specifiche e qualità, ed è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui all’allegato 1 o 2.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania2 citazioni
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2Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.