Art. 4 OOMed
Documentazione relativa agli esami farmacologici e tossicologici
1 La documentazione relativa agli esami farmacologici e tossicologici deve provare che gli esami effettuati sugli animali o, all’occorrenza, su altri modelli qualificati o convalidati:
- a. sono stati effettuati nei limiti posti dalle prescrizioni e dalle raccomandazioni pertinenti per la protezione degli animali impiegati e per la garanzia dei risultati di analisi ineccepibili;
- b. sono stati pianificati e svolti conformemente all’attuale stato della scienza.
2 Essa deve contenere in particolare dati e documenti sulla:
- a. farmacodinamica;
- b. farmacocinetica;
- c. tossicologia;
- d. ecotossicità.
3 Swissmedic può esigere ulteriori documenti e informazioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (Champix)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Bronchialpastillen, Änderung der Zusammensetzung1 citazioni
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1 citazioni
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0 citazioni12/06/2020 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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