Art. 20 LDDS
Misure limitative
1 Il Consiglio federale può limitare il n. dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.
2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.
3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liberazione dal controllo federale0 citazioni
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2Cambiamento della giurisprudenza). 2. Potere d'esame del Tribunale federale in caso di ricorso contro tali decisioni (consid. 3). 3. Nozione della condotta che dà "adito a gravi lagnanze" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 let…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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