Art. 21 LDDS

Priorità

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.
2 Sono considerati lavoratori indigeni:
  1. a. i cittadini svizzeri;
  2. b. i titolari di un permesso di domicilio;
  3. c. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa;
  4. d. le persone ammesse provvisoriamente;
  5. e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.
3 In deroga al cpv. 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Lesioni personali semplici; caso poco grave
    · 29/03/2001 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione di responsabilità nei confronti dello Stato promossa da un fuggitivo ebreo il quale, durante la seconda guerra mondiale, è stato respinto e consegnato alle autorità germaniche
    · 21/01/2000 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.