Fatti
Il 28 novembre 1998, a seguito di un diverbio verbale, A. ha aggredito fisicamente B., lo ha gettato a terra e lo ha colpito più volte al torace con i piedi. B. ha riportato tumefazioni, arrossamenti e dolore alla pressione. La Commissione del Tribunale distrettuale di Frauenfeld ha condannato A. per lesioni personali a una pena detentiva di cinque mesi. A. ha presentato appello, a seguito del quale il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha confermato la sentenza, ma ha concesso la sospensione condizionale della pena detentiva. A. ha quindi presentato un ricorso per nullità al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto l'art. 123 cpv. 1 n. 2 CP (caso lieve di lesioni personali) non è stato applicato.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che per la distinzione tra lesioni personali semplici (art. 123 cpv. 1 n. 1 CP) e caso lieve (art. 123 cpv. 1 n. 2 CP) non devono essere considerati solo le conseguenze oggettive delle lesioni, ma l'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del fatto. Sebbene le lesioni oggettive non fossero…