Art. 3 LL
La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a:
- a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunità religiose;
- b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
- c. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
- d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica o un’attività artistica indipendente;
- e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
- f. ai lavoratori a domicilio;
- g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
- h. ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)23 citazioni
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2Contratto di lavoro, pena convenzionale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di lavoro6 citazioni
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4 citazioni15/06/2006 · 4 citazioni de
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.