Art. 3 LL

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a:
  1. a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunità religiose;
  2. b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
  3. c. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
  4. d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica o un’attività artistica indipendente;
  5. e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
  6. f. ai lavoratori a domicilio;
  7. g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
  8. h. ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)
    · 16/03/2000 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto di lavoro, pena convenzionale
    · 07/05/2018 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.