Art. 40 LL
1 Il Consiglio federale è competente a emanare:
- a. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
- b. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
- c. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.
2 Prima di emanare le disposizioni previste nel cpv. 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Applicabilità al collocamento di personale? L'impresa acquisitrice, non rivestendo la posizione di datore di lavoro, non può prevalersi del privilegio di regresso dell'art. 75 LPGA (consid. 2).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2021.000531 citazioni03/08/2021 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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