Art. 40 LL

1 Il Consiglio federale è competente a emanare:
  1. a. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
  2. b. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
  3. c. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.
2 Prima di emanare le disposizioni previste nel cpv. 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Applicabilità al collocamento di personale? L'impresa acquisitrice, non rivestendo la posizione di datore di lavoro, non può prevalersi del privilegio di regresso dell'art. 75 LPGA (consid. 2).
    · 24/01/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.