Fatti

Il caso riguarda un incidente in un cantiere a E., in cui il dipendente [Y.] della società [B. GmbH] è caduto da un'altezza di circa cinque metri, riportando lesioni a entrambi i piedi. Il ricorrente X. era l'architetto incaricato della progettazione e della direzione dei lavori. I lavori edili sono stati eseguiti dalla società [B. GmbH], i cui dipendenti A. e la vittima [Y.] erano presenti al momento dell'incidente.

Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha condannato X. in secondo grado per lesioni colpose gravi e messa in pericolo dovuta a violazione colposa delle regole dell'edilizia. X. ha ricevuto una pena pecuniaria condizionale ed è stato ritenuto pienamente responsabile.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di X. Afferma che X., in qualità di direttore dei lavori, aveva una posizione di garanzia ed era obbligato a prendere le misure organizzative e di pianificazione necessarie per l'installazione tempestiva di un ponteggio per la facciata. Tuttavia, X. ha omesso di ordinare l'installazione di un ponteggio, pur sapendo che gli artigiani stavano già lavorando ad un'altezza che avrebbe richiesto un ponteggio.

Il Tribunale…