Art. 29 LPGA
Rivendicazione del diritto alle prestazioni
1 Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata.
2 Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.
3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Periodo d'attesa nel caso di una nuova domanda nei tre anni successivi alla soppressione di una rendita d'invalidità, nel caso in cui l'invalidità suscettibile di far nascere il diritto a una rendita è di nuovo riconduc…276 citazioni
-
2Vecchio art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 prima frase nonché vecchio art. 48 cpv. 2 prima frase LAI (in vigore fino al 31 dicembre 2007); art. 8 cpv. 1 Cost.; nascita del diritto alla rendita e inizio della rendita (dirit…192 citazioni
-
3Nuova richiesta di provvedimenti d'integrazione; verosimiglianza di una notevole modifica delle circostanze di fatto32 citazioni
-
4Economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione26 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazione invalidità187 citazioni
-
59 citazioni
-
59 citazioni05/11/2020 · 59 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.