Art. 29 LPGA

Rivendicazione del diritto alle prestazioni

1 Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata.
2 Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.
3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Periodo d'attesa nel caso di una nuova domanda nei tre anni successivi alla soppressione di una rendita d'invalidità, nel caso in cui l'invalidità suscettibile di far nascere il diritto a una rendita è di nuovo riconduc…
    · 24/10/2016 · 276 citazioni
  2. 2
    Vecchio art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 prima frase nonché vecchio art. 48 cpv. 2 prima frase LAI (in vigore fino al 31 dicembre 2007); art. 8 cpv. 1 Cost.; nascita del diritto alla rendita e inizio della rendita (dirit…
    · 18/10/2012 · 192 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nuova richiesta di provvedimenti d'integrazione; verosimiglianza di una notevole modifica delle circostanze di fatto
    · 26/06/2023 · 32 citazioni
  4. 4
    Economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione
    · 30/07/2007 · 26 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.