Art. 12 LC
Obbligo d’autorizzazione
1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro.
2 Per la fornitura all’estero di personale a prestito, oltre all’autorizzazione cantonale è necessaria un’autorizzazione d’esercizio della SECO. La fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non è permessa.
3 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev’essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza di persone anziane 24 ore su 24; applicabilità dell'art. 2 cpv. 1 lett. g LL a rapporti tra tre parti7 citazioni
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2Applicabilità al collocamento di personale? L'impresa acquisitrice, non rivestendo la posizione di datore di lavoro, non può prevalersi del privilegio di regresso dell'art. 75 LPGA (consid. 2).5 citazioni
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3Fornitura di personale a prestito; piattaforma elettronica che propone la consegna di cibo a domicilio (Uber Eats)2 citazioni
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4Assoggettamento di un'impresa di ciclofattorini alla legge sul collocamento e il personale a prestito in relazione alla sua attività di fornitura di pasti a domicilio ordinati tramite una piattaforma numerica detenuta d…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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19 citazioni
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Personalverleihtätigkeit13 citazioni
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Personalverleih8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.