Art. 54 LADI

Trasferimento del credito alla cassa

1 Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF ).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
3 L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 51 segg
    · 15/01/1986 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 333 CO: Indennità per insolvenza
    · 20/04/2001 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/08/2019 · 1 citazioni de
  • 09/08/2019 · 1 citazioni de
  • VG.2016.00091
    01/12/2016 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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