Art. 54 LADI
Trasferimento del credito alla cassa
1 Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF ).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
3 L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 51 segg15 citazioni
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2Art. 333 CO: Indennità per insolvenza5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni09/08/2019 · 1 citazioni de
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1 citazioni09/08/2019 · 1 citazioni de
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VG.2016.000911 citazioni01/12/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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