Art. 6 LDis
Prestazioni di privati
I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di azione e di ricorso di un'organizzazione di aiuto ai disabili (art. 9 cpv. 1, 2 e 3 lett. a LDis); discriminazione nel senso dell'art. 6 LDis2 citazioni
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2Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis); art. 117 LE/AR; rinnovo di costruzioni o impianti accessibili al pubblico0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Art. 8 BV (Abschluss einer Zusatzversicherung)3 citazioni
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Baubewilligung (hindernisfreier Zugang)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.