Art. 11 LStup

1 I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza.
1bis I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.
2 I capoversi 1 e 1bis si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l’uso e la dispensazione di stupefacenti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consegna di pentobarbitale sodico per il suicidio assistito di una persona affetta da problemi psichici
    · 03/11/2006 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Convenzione sull'aiuto al suicidio organizzato
    · 16/06/2010 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 77_IV_25
    01/01/1951 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.