Art. 11 LDFR
Diritto all’attribuzione di un’azienda agricola
1 Se tra i beni della successione vi è un’azienda agricola, ogni erede può domandarne l’attribuzione nella divisione, ove intenda procedere alla coltivazione diretta e ne sembri idoneo.
2 Se nessun erede domanda l’attribuzione dell’azienda agricola per la coltivazione diretta o se quello che ne chiede l’attribuzione non ne sembri idoneo, ogni erede legittimario può domandarne l’attribuzione.
3 Se l’azienda agricola è attribuita a un erede che non sia il coniuge superstite, questi può chiedere, ove le circostanze lo consentano, l’attribuzione di un usufrutto su un’abitazione o un diritto d’abitazione, imputandoli sui suoi diritti. I coniugi possono modificare o escludere tale diritto mediante contratto concluso per atto pubblico.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto dell'erede all'attribuzione; diritto all'attribuzione di un fondo agricolo; nozione di proprietà di un'azienda agricola; considerazione di fondi affittati; diritto all'attribuzione di un'azienda agricola che si…5 citazioni
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2Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola per la coltivazione diretta; idoneità alla coltivazione diretta3 citazioni
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3Diritto di compera dei parenti su un'azienda agricola nell'ambito di una divisione della successione (art. 25 segg2 citazioni
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4Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Divisione ereditaria3 citazioni
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Divisione ereditaria2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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