Art. 25 LDFR
Principio
1 Se tra i beni della successione vi è un’azienda agricola, sulla stessa ha un diritto di compera, purché sia idoneo a praticare la coltivazione diretta:
- a. ogni discendente non erede;
- b. ogni fratello o sorella o figlio loro non erede che, in caso di vendita dell’azienda, potrebbe far valere un diritto di prelazione.
2 L’articolo 11 cpv. 3 si applica per analogia.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole0 citazioni
-
2Diritto di compera dei parenti su un'azienda agricola nell'ambito di una divisione della successione (art. 25 segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni04/08/2005 · 1 citazioni de
-
1 citazioni27/09/2002 · 1 citazioni de
-
Landwirtschaft; bäuerliches Bodenrecht0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.